Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/2018

Corte cost., ord. 11 maggio 2018, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
96/2018
Data di deposito
11 maggio 2018
Data di decisione
18 aprile 2018
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 25, lett. b), decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 24, comma 25, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 1, comma 483, lett. e), legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 24, comma 25, lett. c), decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 24, comma 25, lett. d), decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 24, comma 25, lett. e), decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 1, decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015
  • legge n. 109 del 17 luglio 2015
  • art. 1, comma 1, n. 2), decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015
  • art. 1, comma 286, lett. a) e b), legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 41310

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, sono inammissibili le censure con cui la parte S. C. ha dedotto la violazione di parametri e profili di incostituzionalità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2018, n. 12 del 2018, n. 251 del 2017, n. 250 del 2017, n. 35 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016 e n. 96 del 2016 ).

Massima n. 41311

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013. La discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei meccanismi diretti ad assicurare nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici trova pur sempre un limite nel criterio di ragionevolezza, il quale circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali. Pertanto, la sussistenza della discrezionalità legislativa non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono. ( Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015 ).

Massima n. 41312

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, non ha rilievo, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, il fatto che la rimettente Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Lombardia, abbia dichiarato l'estinzione del giudizio principale per rinuncia agli atti dello stesso da parte dei ricorrenti. A norma dell'art. 18, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo principale non produce effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 41313

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Lombardia - dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015 - e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, in base ai quali la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelli fino a sei volte lo stesso trattamento, per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta solo nelle limitate percentuali - rispettivamente, del 40 per cento, del 20 per cento e del 10 per cento - e per l'anno 2014 nella misura del solo 20 per cento, mentre la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, per gli anni 2012, 2013 e 2014, non è riconosciuta. Il rimettente non prospetta profili o argomentazioni diversi rispetto alle identiche questioni, concernenti le stesse disposizioni e sollevate in riferimento (tra gli altri) agli stessi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili, già dichiarate non fondate con la sentenza n. 250 del 2017. La perequazione delle pensioni prevista dalla disciplina in esame è frutto di scelte non irragionevoli del legislatore, in quanto le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell'esercizio della sua discrezionalità sono state preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti, nell'attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 173 del 2016, n. 70 del 2015, n. 361 del 1996, n. 240 del 1994 e n. 156 del 1991 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lettere b), c), d) ed e), e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109 - e dell'art. 1, comma 483, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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