Corte costituzionale
Ordinanza n. 7/2018
Corte cost., ord. 18 gennaio 2018, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 7/2018
- Data di deposito
- 18 gennaio 2018
- Data di decisione
- 22 novembre 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:7
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39705
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. censurato dai Tribunali di Spoleto e di Pistoia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che all'imputato venga dato avviso anche della facoltà di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen. L'ordinanza del Tribunale di Spoleto non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, limitandosi ad indicare, con il solo numero, le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati. Entrambe le ordinanze, inoltre, non hanno specificato se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento (circostanza questa che, se sussistente, avrebbe precluso agli imputati la possibilità di chiedere la sospensione) e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, cosicché l'insufficiente descrizione della fattispecie processuale impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 210 del 2017, n. 46 del 2017 e n. 237 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Spoleto e dal Tribunale ordinario di Pistoia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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