Corte costituzionale
Ordinanza n. 65/2018
Corte cost., ord. 29 marzo 2018, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 65/2018
- Data di deposito
- 29 marzo 2018
- Data di decisione
- 6 febbraio 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999
- art. 32, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
- legge n. 2 del 28 gennaio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 40500
È dichiarata manifestamente inammissibile, per oscurità della censura e per assoluta indeterminatezza ed ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, comma 1, e 97, comma 1, Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009, nella parte in cui prevede che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora posto a carico del debitore, parzialmente, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, integralmente, in caso di pagamento oltre detto termine. La censura relativa all'art. 97 Cost. risulta formulata in maniera confusa ed oscura, mentre, quanto alle altre censure, sussiste un'assoluta indeterminatezza ed ambiguità del petitum. Nella prospettazione incentrata sulla disparità di trattamento nonché sulla violazione dell'art. 24 Cost., non è infatti chiaro se si invochi senz'altro la eliminazione dell'aggio ovvero se si intenda colpire la disposizione che autorizza l'emissione della cartella di pagamento pur in presenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, disposizione che tuttavia non è indicata né espressamente censurata. In relazione alla presunta irrazionalità del sistema, invece, sembra che si invochi un intervento non totalmente caducatorio ma teso a ridisegnare la disciplina del compenso dell'agente di riscossione in maniera tale da garantirne l'ancoraggio al costo effettivo dell'attività di riscossione, richiesta che però presenta un insuperabile margine di ambiguità poiché - in mancanza dell'indicazione dei criteri da seguire per la quantificazione dell'aggio - l'asserita sproporzione del compenso si presta ad una duplice lettura: rispetto ai costi complessivi dell'attività svolta dall'agente della riscossione oppure rispetto al costo della specifica procedura esecutiva. ( Precedenti citati: ordinanze n. 227 del 2016 e n. 269 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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