Corte costituzionale
Ordinanza n. 64/2018
Corte cost., ord. 27 marzo 2018, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 64/2018
- Data di deposito
- 27 marzo 2018
- Data di decisione
- 21 febbraio 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett c), decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016
Parametri
Massime
Massima n. 40056
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e per carenza di autonoma motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, censurato dal Giudice di pace di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 Cost., nella parte in cui non prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la contestazione del reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen. possano essere estinti mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla metà della pena pecuniaria, nonché nella parte in cui non prevede l'abrogazione dell'art. 612 cod. pen. L'ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è motivata con mero e integrale rinvio alle argomentazioni contenute nell'istanza - allegata e "da intendersi interamente [...] ritrascritta" - proposta dal difensore di alcuni imputati. Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo determina l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018 e n. 46 del 2017 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali non è ammessa la c.d. motivazione per relationem, giacché il principio di autonomia di ciascun giudizio incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza, non potendo [egli] limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, ovvero da altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 19 del 2018, n. 33 del 2014, n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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