Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/2018

Corte cost., ord. 27 marzo 2018, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
64/2018
Data di deposito
27 marzo 2018
Data di decisione
21 febbraio 2018
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett c), decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40056

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e per carenza di autonoma motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, censurato dal Giudice di pace di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 Cost., nella parte in cui non prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la contestazione del reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen. possano essere estinti mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla metà della pena pecuniaria, nonché nella parte in cui non prevede l'abrogazione dell'art. 612 cod. pen. L'ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è motivata con mero e integrale rinvio alle argomentazioni contenute nell'istanza - allegata e "da intendersi interamente [...] ritrascritta" - proposta dal difensore di alcuni imputati. Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo determina l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018 e n. 46 del 2017 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali non è ammessa la c.d. motivazione per relationem, giacché il principio di autonomia di ciascun giudizio incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza, non potendo [egli] limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, ovvero da altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 19 del 2018, n. 33 del 2014, n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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