Corte costituzionale
Ordinanza n. 214/2018
Corte cost., ord. 22 novembre 2018, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 214/2018
- Data di deposito
- 22 novembre 2018
- Data di decisione
- 10 ottobre 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:214
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40854
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Brescia, giudice del riesame, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, Cost. - degli artt. 27 e 292, comma 2, lett. c ), cod. proc. pen., nella parte in cui consentono al giudice competente di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo. La Cassazione, risolvendo la questione preliminare sottoposta alla propria cognizione, ha escluso in via definitiva la nullità dell'ordinanza cautelare per difetto dell'autonoma valutazione nella motivazione, cosicché il giudice rimettente, quale giudice di rinvio, non deve più fare applicazione delle disposizioni censurate, risolvendosi le questioni sollevate nell'inammissibile richiesta alla Corte costituzionale di operare una "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Cassazione che ha dato origine al giudizio a quo, che non le compete. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2014, n. 294 del 1995, n. 224 del 1996, n. 294 del 1995, n. 21 del 1982 e n. 50 del 1970; ordinanze n. 149 del 2013, n. 501 del 2000 e n. 11 del 1999 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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