Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/2018

Corte cost., ord. 22 novembre 2018, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
214/2018
Data di deposito
22 novembre 2018
Data di decisione
10 ottobre 2018
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:214

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40854

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Brescia, giudice del riesame, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, Cost. - degli artt. 27 e 292, comma 2, lett. c ), cod. proc. pen., nella parte in cui consentono al giudice competente di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo. La Cassazione, risolvendo la questione preliminare sottoposta alla propria cognizione, ha escluso in via definitiva la nullità dell'ordinanza cautelare per difetto dell'autonoma valutazione nella motivazione, cosicché il giudice rimettente, quale giudice di rinvio, non deve più fare applicazione delle disposizioni censurate, risolvendosi le questioni sollevate nell'inammissibile richiesta alla Corte costituzionale di operare una "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Cassazione che ha dato origine al giudizio a quo, che non le compete. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2014, n. 294 del 1995, n. 224 del 1996, n. 294 del 1995, n. 21 del 1982 e n. 50 del 1970; ordinanze n. 149 del 2013, n. 501 del 2000 e n. 11 del 1999 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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