Corte costituzionale
Ordinanza n. 195/2018
Corte cost., ord. 8 novembre 2018, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 195/2018
- Data di deposito
- 8 novembre 2018
- Data di decisione
- 26 settembre 2018
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:195
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40370
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del [giudice dell'esecuzione] di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen. Identiche questioni sono già state sollevate, dal medesimo rimettente, e dichiarate non fondate con sentenza n. 53 del 2018, senza che, nel riproporre le medesime questioni, siano stati introdotti argomenti o profili nuovi.
Massima n. 40371
Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non possono essere presi in considerazione eventuali atti integrativi del rimettente, dal momento che la disciplina del giudizio incidentale non contempla "interlocuzioni" del giudice a quo successive all'atto di promovimento del giudizio, né tanto meno prevede che il rimettente possa modificare o arricchire in itinere il thema decidendum con esso fissato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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