Corte costituzionale
Ordinanza n. 19/2018
Corte cost., ord. 2 febbraio 2018, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 19/2018
- Data di deposito
- 2 febbraio 2018
- Data di decisione
- 10 gennaio 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 106, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 395, codice di procedura civile
- art. 396, codice di procedura civile
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 46, § 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 39779
È dichiarata manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 106 del d. lgs. n. 104 del 2010, e 395 e 396 cod. proc. civ., che non prevedono la revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. Il rimettente si limita ad affermare che tale obbligo discenderebbe dall'art. 46, par. 1, della CEDU, e a richiamare per relationem le considerazioni in diritto illustrate in altra ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato. Per la consolidata giurisprudenza costituzionale va escluso che, nei giudizi incidentali, sia ammessa la motivazione per relationem, perché il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, ovvero anche in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 33 del 2014 n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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