Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/2018

Corte cost., ord. 4 ottobre 2018, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
184/2018
Data di deposito
4 ottobre 2018
Data di decisione
4 luglio 2018
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:184

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40277

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per formulazione oscura del petitum, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui, punendo con la reclusione da uno a cinque anni tanto il dipendente pubblico che giustifica la propria assenza dal servizio presentando un certificato medico ideologicamente o materialmente falso, quanto il medico che ha redatto tale certificato e chiunque abbia concorso nel reato, non prevede un'ipotesi attenuata per i casi di minore gravità, impedendo così l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova. La locuzione "ipotesi attenuata" si presta a una duplice interpretazione, la cui ambiguità non è superabile alla luce delle motivazioni del rimettente, nessuna delle quali consente un esame del merito. Nel caso si alluda a una circostanza attenuante, non è stato chiarito come essa possa incidere sull'ammissibilità della sospensione del processo con messa alla prova, stante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui il richiamo alla pena detentiva previsto dall'art. 168-bis cod. pen. esclude si tenga conto delle circostanze aggravanti e, in ipotesi, anche di quelle attenuanti; e che l'eventuale richiesta di introduzione di una tale attenuante non è stata corredata dell'indicazione di un idoneo tertium comparationis. Allo stesso modo, inammissibile sarebbe anche la richiesta di introduzione di una fattispecie autonoma di reato meno grave, perché il rimettente non ha assolto all'onere di individuare un idoneo tertium comparationis, in quanto quelli evocati - gli artt. 323 e 640 cod. pen. - appaiono del tutto inconferenti, non prevedendo un trattamento sanzionatorio più mite per i fatti di minore gravità. A tali assorbenti motivi di inammissibilità si aggiungono ulteriori profili di imprecisione e contraddittorietà della ordinanza di rimessione, che incidono sulla rilevanza, non avendo il rimettente motivato circa l'impossibilità di accogliere la richiesta della difesa degli imputati di riqualificare il fatto contestato nel meno grave reato di cui all'art. 481 cod. pen., né ha adeguatamente chiarito se la pronuncia di questa Corte risulti pregiudiziale rispetto alla decisione sulla messa alla prova di entrambi o solo di uno degli imputati, risultando omesso anche un adeguato riscontro di tutti i presupposti legali di applicazione dell'istituto, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'atto di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 207 del 2017, n. 236 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 184 del 2015; ordinanza n. 237 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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