Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/2018

Corte cost., ord. 19 luglio 2018, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
163/2018
Data di deposito
19 luglio 2018
Data di decisione
4 luglio 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:163

Parametri

Massime

Massima n. 40083

Sono dichiarati inammissibili - per assenza del requisito soggettivo - i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da Giulio Marcon, Giuseppe Civati, Beatrice Brignone e Andrea Maestri, nella qualità di membri della Camera dei deputati nella XVII legislatura, nei confronti del Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'omessa presentazione del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del "Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana", firmato a Roma il 2 febbraio 2017. Le attribuzioni dedotte dai ricorrenti (potere di discussione, di emendamento e di voto sui disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali) sono riconducibili alle prerogative delle quali - per espressa previsione costituzionale (art. 72, quarto comma, riserva di assemblea; e art. 80 Cost., riserva di legge formale) - è titolare esclusivamente l'assemblea, e non il suo singolo componente, cosicché solo ad essa è rimessa la valutazione dell'opportunità di insorgere avverso possibili violazioni, non essendo configurabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza. Rimane peraltro impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato. ( Precedenti citati: sentenza n. 225 del 2001; ordinanze n. 277 del 2017 e n. 177 del 1998 ). La legittimazione ad adire la Corte costituzionale con lo strumento del conflitto tra poteri dello Stato si fonda sull'esistenza di una sfera protetta di attribuzioni, delle quali si lamenti la lesione; ciò vale anche in riferimento alle prerogative parlamentari, che non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte. ( Precedente citato: sentenza n. 1150 del 1988 ). Con riferimento alla riserva di assemblea di cui all'art. 72, quarto comma, Cost., la garanzia connessa con la competenza dell'assemblea plenaria discende dal sistema delle norme costituzionali che definiscono le attribuzioni delle Camere rispetto ai trattati internazionali (artt. 80 ed 87 Cost.). ( Precedente citato: sentenza n. 295 del 1984 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da Giulio Marcon, Giuseppe Civati, Beatrice Brignone e Andrea Maestri, nella qualità di membri della Camera dei deputati nella XVII legislatura, nei confronti del Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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