Corte costituzionale
Ordinanza n. 155/2018
Corte cost., ord. 11 luglio 2018, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 155/2018
- Data di deposito
- 11 luglio 2018
- Data di decisione
- 20 giugno 2018
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 28 giugno 2016
- art. 12, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 28 giugno 2016
- art. 51, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 28 giugno 2016
Parametri
Massime
Massima n. 40020
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 12, comma 1, lett. b), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016 - che non hanno escluso il servizio idrico integrato dalle funzioni comunali da esercitare in forma associata, mediante convenzione ovvero con avvalimento degli uffici dell'Unione territoriale intercomunale, con conseguente cessazione delle convenzioni in corso - impugnati dal Governo in riferimento all'art. 117, comma secondo, lett. e ) ed s), Cost. L'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 2016, ha apportato all'art. 27 della legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 26 del 2014 - modificato dall'art. 7, comma 1, impugnato - una novella satisfattiva delle doglianze prospettate, anche in ordine all'art. 12, comma 1, lett. b), parimenti impugnato. Inoltre, la Regione resistente ha dedotto nell'udienza pubblica che le norme impugnate non hanno avuto medio tempore attuazione, il che trova riscontro nella indicazione della data del 31 dicembre 2016 - successiva all'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2016 - come termine per mantenere operative le convenzioni in atto fino al conferimento all'Unione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata, di tal ché la modifica delle modalità di esercizio delle suddette funzioni non ha coinciso con l'entrata in vigore delle norme impugnate. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 5 del 2018, n. 33 del 2017 e n. 8 del 2017 ).
Massima n. 40021
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016 - che ha previsto che l'assunzione di personale regionale non dirigenziale a tempo indeterminato per l'attivazione della centrale unica di risposta al numero unico di emergenza 112 non rileva ai fini dei rispetto dei limiti vigenti in materia di contenimento della spesa per il personale e di limiti assunzionali - impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma terzo, Cost. L'art. 11, comma 17, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, ha disposto l'abrogazione della norma impugnata, medio tempore non attuata, come dedotto nell'udienza pubblica dalla Regione resistente, che così si è adeguata ai rilievi governativi. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 5 del 2018, n. 33 del 2017 e n. 8 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 12; comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze