Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/2018

Corte cost., ord. 11 luglio 2018, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
155/2018
Data di deposito
11 luglio 2018
Data di decisione
20 giugno 2018
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 28 giugno 2016
  • art. 12, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 28 giugno 2016
  • art. 51, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 28 giugno 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40020

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 12, comma 1, lett. b), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016 - che non hanno escluso il servizio idrico integrato dalle funzioni comunali da esercitare in forma associata, mediante convenzione ovvero con avvalimento degli uffici dell'Unione territoriale intercomunale, con conseguente cessazione delle convenzioni in corso - impugnati dal Governo in riferimento all'art. 117, comma secondo, lett. e ) ed s), Cost. L'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 2016, ha apportato all'art. 27 della legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 26 del 2014 - modificato dall'art. 7, comma 1, impugnato - una novella satisfattiva delle doglianze prospettate, anche in ordine all'art. 12, comma 1, lett. b), parimenti impugnato. Inoltre, la Regione resistente ha dedotto nell'udienza pubblica che le norme impugnate non hanno avuto medio tempore attuazione, il che trova riscontro nella indicazione della data del 31 dicembre 2016 - successiva all'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2016 - come termine per mantenere operative le convenzioni in atto fino al conferimento all'Unione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata, di tal ché la modifica delle modalità di esercizio delle suddette funzioni non ha coinciso con l'entrata in vigore delle norme impugnate. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 5 del 2018, n. 33 del 2017 e n. 8 del 2017 ).

Massima n. 40021

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016 - che ha previsto che l'assunzione di personale regionale non dirigenziale a tempo indeterminato per l'attivazione della centrale unica di risposta al numero unico di emergenza 112 non rileva ai fini dei rispetto dei limiti vigenti in materia di contenimento della spesa per il personale e di limiti assunzionali - impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma terzo, Cost. L'art. 11, comma 17, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, ha disposto l'abrogazione della norma impugnata, medio tempore non attuata, come dedotto nell'udienza pubblica dalla Regione resistente, che così si è adeguata ai rilievi governativi. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 5 del 2018, n. 33 del 2017 e n. 8 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 12; comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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