Corte costituzionale

Sentenza n. 93/2017

Corte cost., sent. 4 maggio 2017, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/2017
Data di deposito
4 maggio 2017
Data di decisione
7 marzo 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 4, comma 3, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 4, comma 4, lett. a), legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 4, comma 7, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 5, comma 6, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 4, comma 8, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 9, comma 1, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 3, comma 3, lett. i), legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 5, comma 2, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 7, comma 3, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 11, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 4, comma 6, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 4, comma 12, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 1, comma 2, lett. c), legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 41025

Nel riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, vanno ricondotte ai titoli di competenza "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., fermo restando che, nel settore idrico, le Regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 117 del 2015, n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 67 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 del 2011, n. 128 del 2011, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009; sentenza n. 307 del 2009 ). Riguardo alle competenze delle autonomie speciali in materia di organizzazione del servizio idrico, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome spetta, in base alle previsioni dei rispettivi statuti speciali, potestà legislativa primaria, mentre alla Regione Siciliana - il cui statuto contempla (art. 17, lett. h ed i) competenze sui servizi pubblici meno ampie di quelle delle Regioni ordinarie - va riconosciuta (in forza della "clausola di maggior favore" ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) potestà legislativa residuale, limitata dalle competenze esclusive trasversali dello Stato interferenti con la materia del servizio idrico integrato. ( Precedenti citati: sentenze n. 51 del 2016 e n. 142 del 2015, con riguardo, rispettivamente, alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Valle d'Aosta; sentenza n. 29 del 2006 ). Le materie di competenza esclusiva e nel contempo "trasversali" dello Stato - come la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - in virtù del loro carattere "finalistico" possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano, ciò che avviene nel caso della disciplina del servizio idrico integrato. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2014, n. 291 del 2011, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 80 del 2006 ).

Massima n. 41026

La disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica va ricondotta alla competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato. ( Precedenti citati: sentenze n. 117 del 2015, n. 134 del 2013 e n. 325 del 2010 ).

Massima n. 41027

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015. La norma impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di affidamento del servizio idrico integrato, in quanto - non prevedendo alcun termine di durata per l'affidamento in house né che gli enti di diritto pubblico cui è possibile affidare la gestione del SII svolgano la loro attività in via prevalente in favore dell'ente affidante - introduce una deroga all'art. 151, comma 2, cod. ambiente (che impone di definire la durata dell'affidamento, "non superiore comunque a trenta anni", indipendentemente dalla natura pubblica, mista o privata del soggetto affidatario) e all'art. 149-bis del medesimo codice (secondo cui l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, tra i quali rientra quello dell'attività prevalente), con effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento. La tassatività dei requisiti dell'in house providing esclude che la legge regionale possa definire diversamente i presupposti necessari per qualificare l'affidamento di un servizio a una società partecipata come scelta di autoorganizzazione, in particolare elidendo il requisito dell'attività prevalente.

Massima n. 41028

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015. La norma impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di affidamento del servizio idrico integrato, in quanto - prescrivendo, per l'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica, una durata massima novennale e una previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità rispetto all'affidamento in house - si pone in evidente contrasto con l'art. 149-bis cod. ambiente, che non prevede analogo onere di motivazione per l'esternalizzazione del SII.

Massima n. 41029

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, comma 4, lett. a), della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che pone a carico dell'affidatario del servizio idrico integrato ogni variazione economica che possa intervenire nel periodo di affidamento per qualsiasi causa, anche non imputabile al gestore. La norma impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, poiché contrasta con l'art. 151 cod. ambiente, il quale - attribuendo all'AEEGSI il compito di definire, nell'ambito della convenzione tipo, le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile nonché i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe - è diretto a preservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e ad assicurare all'utenza efficienza e affidabilità del servizio.

Massima n. 41030

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma , lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, secondo cui, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i Comuni possono provvedere alla gestione diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, attraverso la costituzione di sub-ambiti composti da più Comuni dello stesso ambito territoriale ottimale. La norma impugnata dal Governo viola la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, poiché si pone in contrasto con gli artt. 147 e 149-bis cod. ambiente, i quali esigono il rispetto dei principi di unicità della gestione per ciascun ATO e di superamento della frammentazione verticale delle gestioni. La disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore; al contempo, la stessa disciplina ricade nella sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, in quanto serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa come sistema nel suo aspetto dinamico. ( Precedenti citati: sentenze n. 325 del 2010, n. 246 del 2009, n. 168 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 144 del 2007 ).

Massima n. 41031

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 5, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che consente ai Comuni afferenti ai disciolti ambiti territoriali ottimali, presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica, di adottare le forme gestionali dell'art. 4, comma 7, della stessa legge regionale. L'avvenuta caducazione di quest'ultima disposizione rende infatti inapplicabile il citato art. 5, comma 6.

Massima n. 41032

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che consente ai Comuni montani con meno di 1000 abitanti, ai Comuni delle isole minori e ai Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII di gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica. La norma impugnata dal Governo non solo incide sulla disciplina delle modalità di affidamento del servizio, di competenza statale esclusiva, ma eccede anche i limiti entro cui la possibilità di derogare all'unicità della gestione è stata ammessa dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4), del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito), inserendo un'eccezione (Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII) del tutto estranea alla ratio della normativa statale, nella quale la deroga si giustifica esclusivamente in ragione di un elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica di talune aree del territorio.

Massima n. 41033

Non sussistono gli estremi per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, perché tale disposizione, relativa ai finanziamenti destinati all'adeguamento degli impianti idrici, non è legata da un rapporto di necessaria presupposizione rispetto all'art. 4, comma 8, dichiarato incostituzionale, né può dirsi che la sua perdurante esistenza sia idonea a frustrare la adottata dichiarazione di incostituzionalità.

Massima n. 41034

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 3, comma 3, lett. i), della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, il quale prevede, tra l'altro, che l'Assemblea territoriale idrica delibera la costituzione di sub-ambiti su proposta dei Comuni facenti parte di uno stesso ATO, ai fini della gestione diretta e pubblica, in forma associata, del servizio idrico integrato. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva dello Stato, per le medesime ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 7 e 8, della stessa legge regionale.

Massima n. 41035

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett e) ed s), Cost. - gli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che attribuiscono alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura. Le norme impugnate dal Governo si pongono in aperto contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato e che le Regioni non possono modificare. Infatti, l'uniforme metodologia tariffaria adottata dal legislatore statale garantisce, in primo luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza fra loro e, sotto altro profilo, fissa livelli uniformi di tutela ambientale, diretti a garantire la tutela e l'uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà, così da salvaguardare la vivibilità dell'ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Quanto agli ulteriori profili di impugnazione rivolti all'art. 11, tale disposizione - prevedendo modelli tariffari che escludono il segmento del servizio idrico relativo alla depurazione e riducendo del 50 per cento la tariffa ove la risorsa idrica non sia utilizzabile per fini alimentari - deroga alla disciplina statale secondo cui la tariffa del SII è comprensiva di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, tra cui anche il segmento della depurazione, e, per altro verso, introduce non consentita disciplina autonoma delle componenti tariffarie, in deroga a quella statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2013, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010, n. 246 del 2009, n. 335 del 2008 e n. 51 del 2008; sentenza n. 325 del 2010 ). Devono ritenersi illegittime, senza che possa essere rivendicata la competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali, le disposizioni regionali che riservano a organi della Regione poteri di approvazione e modulazione delle tariffe, allorché esse incidano sulle attribuzioni dei soggetti preposti alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. ( Precedente citato: sentenza n. 29 del 2010 ). Le norme concernenti il sistema di calcolo delle tariffe, con la determinazione delle tipologie di costi che la tariffa è diretta a recuperare, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2015, n. 67 del 2013, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009 ).

Massima n. 41036

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015. La norma impugnata dal Governo, prevedendo che, in materia di servizio idrico integrato, le tariffe a carico degli utenti sono proporzionalmente ridotte per i disservizi prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia tariffaria.

Massima n. 41037

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 12, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti, destinato ad essere alimentato, per il primo anno, con le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, e successivamente mediante un accantonamento (pari allo 0,2, per cento del fatturato annuo) a carico del gestore. L'alimentazione di detto fondo - traducendosi necessariamente in una componente di costo aggiuntiva, da imputarsi in tariffa in virtù del principio del "recupero integrale dei costi" - interferisce con le finalità di tutela della concorrenza e dell'ambiente, riservate alla competenza statale, le quali vengono in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Ciò non esclude che le Regioni possano introdurre misure sociali di accesso alla risorsa idrica che non interferiscano con la materia tariffaria e che si coordinino con le misure di analoga funzione previste a livello nazionale.

Massima n. 41038

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addizionale alla CEDU) nonché all'art. 14 dello statuto speciale siciliano - dell'art. 1, comma 2, lett. c), della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, secondo cui gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo del ricorrente, la norma regionale impugnata - letta nel più ampio contesto degli artt. 822 e seguenti cod. civ. e degli artt. 143, comma 1, e 153, comma 1, cod. ambiente - ha portata meramente ricognitiva del regime demaniale "accidentale" delle infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato, con la conseguenza che sono ad essa estranei i denunciati intenti ed effetti espropriativi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante «Disciplina in materia di risorse idriche»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

4) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, lettera i), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 12, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l, comma 2, lettera c), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, promossa in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), del Presidente del Consiglio dei ministri indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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