Corte costituzionale

Sentenza n. 86/2017

Corte cost., sent. 13 aprile 2017, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/2017
Data di deposito
13 aprile 2017
Data di decisione
7 marzo 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 20, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 39936

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, è inammissibile la costituzione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari-Azienda speciale della Camera di commercio di Parma, parte del giudizio a quo, avvenuta con atto pervenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione in G.U. Il termine per la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - previsto dagli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - è perentorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 84 del 2016 e n. 57 del 2016 ).

Massima n. 39937

L'adozione - con unico atto denominato "sentenza" - di una sentenza non definitiva e (in relazione ai motivi di ricorso non decisi) di un'ordinanza di rimessione non incide sull'autonomia di ciascun provvedimento né sull'idoneità del secondo a instaurare il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, dato che risulta osservato l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e che il giudizio a quo non è stato definito. ( Precedente citato: sentenza n. 94 del 2009 ).

Massima n. 39938

È ammissibile - sotto il profilo della rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, censurato dal Consiglio di Stato nella parte in cui ha disposto la soppressione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) e il trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni alla Camera di commercio di Parma. Il rimettente ha osservato, con argomentazione plausibile, che tutti gli atti in primo grado impugnati hanno assunto a base giuridica la disposizione censurata e che l'eventuale accoglimento della questione comporterebbe il loro annullamento per invalidità derivata. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 200 del 2016 e n. 133 del 2016 ).

Massima n. 39939

Lo ius superveniens costituito dall'art. 10 della legge n. 124 del 2015 e dal d.lgs. n. 216 del 2016 - con i quali è stata conferita e attuata la delega per la riforma delle camere di commercio - non impone la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010. Le norme sopravvenute, pur avviando una profonda riforma dell'intero sistema camerale, non hanno modificato quella censurata, né hanno introdotto innovazioni in grado di rendere anche solo opportuna una rivalutazione delle censure da parte del rimettente.

Massima n. 39940

Dall'art. 3 Cost. si desume un canone di "razionalità" della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell'esigenza di conformità dell'ordinamento a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica. Il principio di ragionevolezza è dunque leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere, che, quando è disgiunto dal riferimento ad un tertium comparationis, può trovare ingresso solo se l'irrazionalità o iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2012, n. 245 del 2007, n. 434 del 2002, n. 416 del 2000, n. 89 del 1996 e n. 46 del 1993 ).

Massima n. 39941

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, censurato dal Consiglio di Stato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 118 Cost. - nella parte in cui ha disposto la soppressione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) e il trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni alla Camera di commercio di Parma. La disposizione censurata - adottando, come criterio generale, la soppressione degli enti pubblici economici statali denominati Stazioni sperimentali per l'industria e l'allocazione dei relativi compiti presso le camere di commercio - ha realizzato una soluzione, riconducibile all'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella scelta delle misure organizzative, che non appare manifestamente irragionevole sul piano della coerenza finalistica, essendo ispirata (anche) all'esigenza, espressamente enunciata, di accrescere la competitività economica attraverso un'opera di razionalizzazione organizzativa. Quanto all'asserita inidoneità della CCIAA di Parma a tutelare imparzialmente interessi che trascendono l'ambito esclusivamente locale, l'attribuzione dei compiti alle camere di commercio, tenuto conto della loro natura e dell'ampia e composita gamma di funzioni ad esse conferite, non è (e non è mai stata) imprescindibilmente correlata alla necessaria dimensione localistica dell'interesse e soltanto esige che la relativa scelta appaia giustificata in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, come è appunto accaduto. Infine, il denunciato rischio di discriminazione degli imprenditori del settore conserviero aventi sede fuori della provincia di Parma è escluso da un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la cui formulazione - demandando a un decreto interministeriale di individuare "tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni" spettanti alle stazioni sperimentali - è tale da consentire e imporre modalità attuative che assicurino sia la rappresentatività di tutti gli imprenditori interessati sia il rilievo nazionale dell'attività delle stazioni, con la conseguenza che eventuali discriminazioni non sarebbero riconducibili alla norma legislativa, ma costituirebbero effetto delle modalità di attuazione stabilite da atti soggetti al sindacato del giudice amministrativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 144 del 2014 e n. 232 del 2011, sul rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel conferimento di funzioni amministrative; sentenza n. 204 del 2016, sull'onere di interpretazione costituzionalmente orientata ). Come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale, retti dal principio di sussidiarietà, ai quali sono attribuiti compiti che, se necessario, possono essere disciplinati in maniera omogenea in ambito nazionale e che non sono esclusivamente limitati all'ambito locale. ( Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2016, n. 374 del 2007, n. 477 del 2000 e n. 15 del 1957 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli art. 3, 97 e 118 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Testo integrale

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