Corte costituzionale

Sentenza n. 82/2017

Corte cost., sent. 13 aprile 2017, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/2017
Data di deposito
13 aprile 2017
Data di decisione
3 aprile 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 8, legge n. 297 del 29 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 40003

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non sono accolte le eccezioni inammissibilità - per carenza di motivazione sulla rilevanza - basate sull'assunto che il rimettente avrebbe trascurato di accertare un fatto da cui dipende la rilevanza, annoverandolo in modo assertivo tra le circostanze non contestate. Nell'indicare come "non contestato" un fatto che incide sulla rilevanza, il giudice a quo si è conformato al "principio di non contestazione" (art. 115 cod. proc. civ.), che conferisce una precisa valenza probatoria ai fatti non specificamente contestati dalle parti costituite e conseguentemente esclude dall'ambito delle circostanze controverse, bisognose di prova, quei fatti costitutivi della pretesa che le parti non abbiano fatto segno di critiche mirate.

Massima n. 40004

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di interpretazione adeguatrice - basata sull'asserita possibilità per il rimettente di estendere ai periodi di disoccupazione dell'ultimo quinquennio di vita lavorativa le reiterate affermazioni del principio di "neutralizzazione della contribuzione" presenti nella giurisprudenza costituzionale. L'univoco tenore letterale della disposizione censurata preclude un'interpretazione adeguatrice; inoltre, le pronunce costituzionali che hanno vagliato lo stesso art. 3, comma 8, hanno sempre ponderato le peculiarità delle fattispecie di volta in volta scrutinate (contribuzione volontaria, periodi di minore retribuzione, integrazione salariale) e, pur presupponendo una ratio decidendi unitaria, sono intervenute sulla normativa applicabile in maniera puntuale, con valutazioni calibrate sulla specificità delle molteplici situazioni coinvolte. ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2016 e n. 78 del 2012, sul tenore letterale come limite all'interpretazione costituzionalmente orientata; sentenze n. 433 del 1999, n. 432 del 1999, n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992 e n. 307 del 1989, in tema di "neutralizzazione" di periodi contributivi non necessari per l'accesso a pensione ).

Massima n. 40005

È dichiarata inammissibile - per difetto di ragioni idonee a rendere costituzionalmente obbligata l'addizione richiesta - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dal Tribunale di Ravenna (in funzione di giudice del lavoro), nella parte in cui non prevede il diritto alla "neutralizzazione" dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio antecedente la decorrenza della pensione. Nell'auspicare l'estensione a ritroso della "neutralizzazione" oltre l'arco temporale individuato dalla norma censurata, nel cui limite la giurisprudenza costituzionale ha inteso porre rimedio alle incongruenze del meccanismo di calcolo della retribuzione pensionabile, il rimettente non illustra ragioni idonee a rendere costituzionalmente obbligato un intervento additivo che si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, espressiva di una scelta eminentemente discrezionale del legislatore, volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori. ( Precedenti citati: sentenze n. 388 del 1995 e n. 264 del 1994, sulla discrezionalità del legislatore nella delimitazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile ).

Massima n. 40006

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime 260 settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima. In conformità alla ratio decidendi che ha orientato la Corte costituzionale nel valutare i periodi di minore retribuzione e di integrazione salariale, i periodi di disoccupazione relativi all'ultimo quinquennio vanno assimilati agli altri periodi di contribuzione che la norma censurata dal Tribunale di Ravenna ammette al beneficio della "neutralizzazione", in quanto il loro computo nella base pensionabile si traduce in una decurtazione della misura della pensione potenzialmente già maturata, così dando luogo ad un meccanismo di calcolo intrinsecamente irragionevole e lesivo dei diritti previdenziali del lavoratore, riconducibili ai principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva (sia essa volontaria, obbligatoria o figurativa) non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto ove detta contribuzione sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore. Sarebbe intrinsecamente irragionevole - e, in pari tempo, lesivo dei diritti previdenziali del lavoratore riconducibili agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che il legislatore persegue nel considerare come base pensionabile il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro. ( Precedenti citati: sentenze n. 433 del 1999, n. 201 del 1999, n. 427 del 1997; sentenza n. 307 del 1989, specificamente riferita alla contribuzione volontaria; sentenza n. 264 del 1994, con riguardo ai periodi di minore contribuzione obbligatoria non necessari per l'accesso al trattamento pensionistico; sentenza n. 388 del 1995, relativa alla contribuzione figurativa del lavoratore collocato in regime di integrazione salariale ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima;

2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il diritto alla «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Testo integrale

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