Corte costituzionale
Sentenza n. 67/2017
Corte cost., sent. 7 aprile 2017, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/2017
- Data di deposito
- 7 aprile 2017
- Data di decisione
- 7 marzo 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Veneto n. 12 del 12 aprile 2016
- art. 31-bis, legge della Regione Veneto n. 11 del 23 aprile 2004
- art. 31-ter, comma 3, secondo periodo, legge della Regione Veneto n. 11 del 23 aprile 2004
Parametri
- art. 7, Costituzione
- art. 8, Costituzione
- art. 19, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 8, (evocato dal ricorrente), Costituzione
- art. 19, (evocato dal ricorrente), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. c) (evocato dal ricorrente), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h) (evocato dal ricorrente), Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 39483
La libertà religiosa, di cui quella di culto costituisce un aspetto essenziale, non può essere subordinata alla stipulazione di intese con lo Stato da parte delle confessioni religiose. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016 e n. 52 del 2016 ). Il principio di laicità - da intendersi non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espressione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità - non esclude che lo Stato regoli bilateralmente, e dunque in modo differenziato, i rapporti con le singole confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.), per il soddisfacimento di esigenze specifiche, ovvero per concedere particolari vantaggi o imporre particolari limitazioni, o ancora per dare rilevanza, nell'ordinamento dello Stato, a specifici atti propri della confessione religiosa. Al legislatore (nazionale o regionale) non è invece consentito di operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiamo regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese, perché altro è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 52 del 2016, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, la disponibilità di spazi adeguati ove rendere concretamente possibile, o comunque facilitare, le attività di culto rientra nella tutela di cui all'art. 19 Cost., il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016 e n. 195 del 1993 ).
Massima n. 39484
È dichiarata non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost. - dell'art. 2 della legge reg. Veneto n. 12 del 2016, nella parte in cui introduce, nella legge reg. Veneto n. 11 del 2004, l'art. 31- bis . La norma impugnata, nel riconoscere alla Regione e ai Comuni veneti il compito di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature religiose, prende in considerazione tutte le possibili forme di confessione religiosa (Chiesa Cattolica, confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., e altre confessioni religiose), senza introdurre alcuna distinzione in ragione della circostanza che sia stata stipulata un'intesa con lo Stato, e non può quindi essere interpretata nel senso di consentire alla Regione e ai Comuni di realizzare la pianificazione di attrezzature religiose secondo criteri e modalità discriminatori in ragione della presenza o meno dell'intesa tra la confessione religiosa interessata e lo Stato. Ciò non esclude la possibilità che le autorità competenti operino ragionevoli differenziazioni, poiché l'eguale libertà delle confessioni religiose di organizzarsi e di operare non implica che a tutte debba assicurarsi un'eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili, essendo naturale che, nella distribuzione di utilità limitate (come le sovvenzioni pubbliche o la facoltà di utilizzare suolo), siano valutati tutti i pertinenti interessi pubblici e venga dato adeguato rilievo all'entità della presenza sul territorio dell'una o dell'altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione. La paventata lesione dei principi costituzionali invocati (eguale libertà delle confessioni e libertà di religione) non discende, dunque, dal tenore della disposizione censurata in sé, ma dalle eventuali sue illegittime applicazioni, che potranno essere censurate, caso per caso, nelle opportune sedi giurisdizionali. ( Precedente citato: sentenza n. 63 del 2016, dichiarativa dell'incostituzionalità di norme della Regione Lombardia che imponevano alle confessioni religiose non firmatarie di intese con lo Stato requisiti differenziati e più stringenti per la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto ).
Massima n. 39485
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 2 della legge reg. Veneto n. 12 del 2016, nella parte in cui (al secondo periodo del comma 3 dell'art. 31- ter da esso aggiunto alla legge regionale n. 11 del 2004) consente che nella convenzione urbanistica per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, stipulata tra il soggetto richiedente e il comune interessato, sia previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto. Sia il ricorso che la memoria depositati dall'Avvocatura generale dello Stato forniscono i riferimenti normativi necessari e dispiegano adeguati percorsi argomentativi a sostegno della lamentata irragionevolezza e violazione sia della libertà di culto, sia del riparto di competenze tra Stato e Regioni, in modo da consentire l'esame nel merito delle questioni prospettate.
Massima n. 39486
È dichiarato costituzionalmente illegittimo [per violazione degli artt. 2, 3 e 117, terzo comma, Cost.] l'art. 2 della legge reg. Veneto n. 12 del 2016, nella parte in cui, nell'introdurre nella l. reg. Veneto n. 11 del 2004 l'art. 31- ter , al suo comma 3 [secondo periodo], dispone che «Nella convenzione può, altresì, essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto». La disposizione impugnata dal Governo - avendo ad oggetto la pianificazione urbanistica degli edifici adibiti a luogo di culto - afferisce alla materia del "governo del territorio", di competenza legislativa concorrente. La Regione è titolata, nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di culto e, nell'esercizio di tali competenze, può imporre quelle condizioni e quelle limitazioni, che siano strettamente necessarie a garantire le finalità di governo del territorio affidate alle sue cure. Eccede da un ragionevole esercizio di dette competenze l'introduzione di un obbligo, quale l'impiego della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto ai menzionati interessi e palesemente incongruo rispetto sia alla finalità della normativa regionale in generale, sia a quella della disposizione censurata in particolare. A fronte dell'importanza della lingua quale elemento di identità individuale e collettiva, veicolo di trasmissione di cultura ed espressione della dimensione relazionale della personalità umana, la disposizione impugnata si presta a determinare ampie limitazioni di diritti fondamentali della persona di rilievo costituzionale, in difetto di un rapporto chiaro di stretta strumentalità e proporzionalità rispetto ad altri interessi costituzionalmente rilevanti, ricompresi nel perimetro delle attribuzioni regionali. La legislazione regionale in materia di edilizia di culto trova la sua ragione e giustificazione - propria della materia urbanistica - nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016 e n. 195 del 1993 ). La lingua è elemento di identità individuale e collettiva, veicolo di trasmissione di cultura ed espressione della dimensione relazionale della personalità umana. ( Precedente citato: sentenza n. 42 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni), nella parte in cui, nell'introdurre nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), l'art. 31-ter, al suo comma 3, dispone che «Nella convenzione può, altresì, essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto»;
2) dichiara non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2. della legge della Regione Veneto n. 12 del 2016, nella parte in cui introduce, nella legge regionale n. 11 del 2004, l'art. 31-bis, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze