Corte costituzionale
Sentenza n. 60/2017
Corte cost., sent. 24 marzo 2017, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/2017
- Data di deposito
- 24 marzo 2017
- Data di decisione
- 21 febbraio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Abruzzo n. 12 del 8 giugno 2015
- art. 14, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 28 del 11 agosto 2011
- art. 7, legge della Regione Abruzzo n. 12 del 8 giugno 2015
- art. 19-bis, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 28 del 11 agosto 2011
- art. 19-bis, comma 2, lett. d), legge della Regione Abruzzo n. 28 del 11 agosto 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 94, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 94, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
Massime
Massima n. 39837
È dichiarata inammissibile, per carenza argomentativa e inconferenza della censura prospettata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, impugnato dal Governo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - nella parte in cui, abrogando il comma 5 dell'art. 14 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011, escluderebbe per tutte le varianti in corso d'opera le verifiche preventive imposte, sull'intero territorio nazionale, dall'art. 94 del TUE in relazione agli interventi edilizi da realizzare in zone sismiche a non bassa sismicità. Dal complessivo quadro normativo di riferimento, integralmente trascurato nel ricorso, emerge non solo che la norma abrogata non era efficace al momento della proposizione del ricorso ma, soprattutto, che dall'abrogazione non consegue la situazione censurata dal ricorrente, in quanto sia il transitorio obbligo di verifica preventiva per ogni variante in zona sismica, previsto dal citato art. 14, comma 5, sia le norme regionali (non impugnate dal Governo) che limitano la verifica preventiva alle sole varianti "sostanziali", risultavano non applicabili al momento del ricorso, essendo stati i loro effetti dapprima differiti e poi "congelati" in attesa che la nozione di variante "sostanziale" fosse definita dall'emanando regolamento di attuazione, la cui successiva entrata in vigore ha deprivato di efficacia la norma abrogata. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'ammissibilità delle impugnative in via principale è subordinata ad una soglia minima di chiarezza e completezza argomentativa della prospettazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2014, n. 60 del 2015, n. 251 del 2015 ).
Massima n. 39838
Le deduzioni contenute nella memoria depositata dal ricorrente prima dell'udienza non sono utilizzabili, se destinate ad emendare una decisiva carenza argomentativa del ricorso. (Nella specie, è stato comunque precisato che la memoria, come già il ricorso, era priva del necessario confronto sistematico con il quadro normativo di riferimento, da ritenersi imprescindibile per una corretta individuazione dei termini della questione). ( Precedente citato: sentenza n. 202 del 2016 ).
Massima n. 39839
Non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale l'integrale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile la questione di costituzionalità in via principale dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto l'art. 19-bis, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011 e trasposto in esso il contenuto dell'art. 14, comma 4-bis, della legge regionale n. 28 del 2011, abrogato dall'art. 5 della stessa legge regionale n. 12 del 2015). ( Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016 ).
Massima n. 39840
È dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione della censura, la questione di illegittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 65, 93 e 94 del TUE - dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto nella legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011, all'art. 19-bis, il comma 3, rinviando ad una deliberazione della Giunta regionale (sentito il "Tavolo Tecnico Scientifico") gli aspetti di dettaglio non previsti dal regolamento regionale di attuazione volto a disciplinare le attività operative inerenti al rilascio della "autorizzazione sismica" e dell'attestazione di "deposito sismico", nonché le modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione di opere e costruzioni in zone a rischio sismico. La censura si caratterizza per l'assoluta genericità che ne connota il portato, mancando ogni indicazione argomentativa utile a sostenere le ragioni del lamentato contrasto tra la disposizione regionale impugnata e i parametri evocati.
Massima n. 39841
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto la lett. d) del comma 2 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 28 del 2011, la sopravvenuta abrogazione della stessa lett. d) - ad opera dell'art. 14, comma 6, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2016 - non comporta cessazione della materia del contendere. Infatti, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni della legge regionale n. 28 del 2011 concernenti l'attività di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zone sismiche, disposta a più riprese dal legislatore regionale fino all'emanazione del regolamento attuativo ora previsto dal citato art. 19-bis, non ha operato per un lasso temporale, seppur molto modesto; non può quindi escludersi che in tale arco temporale, facendo leva sulla temporanea vigenza delle norme di riferimento, siano stati posti in essere interventi edilizi che, ricompresi tra quelli descritti dal regolamento attuativo come opere "minori", siano rimasti estranei ad ogni verifica da parte delle autorità competenti, dando sostanza alla lesione prospettata con la censura del Governo. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, affinché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, è necessaria la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata o, quantomeno, la modificazione della stessa in termini tali da neutralizzare radicalmente la pretesa avanzata con il ricorso; occorre, inoltre, che la norma abrogata o modificata non abbia avuto applicazione medio tempore. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2016 e n. 185 del 2016 ).
Massima n. 39842
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto nella legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011 all'art. 19-bis, la lett. d) del comma 2, che assegna al regolamento regionale di attuazione il compito di definire "le opere minori" e quelle "prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità", esonerate sia dal procedimento di autorizzazione preventiva degli interventi edilizi in zone sismiche (previsto dagli artt. 7 e 8 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011), sia da quello di preavviso con contestuale deposito del progetto esecutivo (disciplinato dagli artt. 9 e 10 della stessa legge regionale). Al pari di analoghe disposizioni regionali già dichiarate incostituzionali (perché caratterizzate dal sottrarre ad ogni forma di vigilanza e controllo alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche, non tipizzati dalla legislazione statale di riferimento), la norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con i principi fondamentali nelle materie della "protezione civile" e del "governo del territorio" sanciti in particolare dall'art. 94, comma 1, del TUE, a norma del quale, nelle località sismiche - eccettuate quelle a bassa sismicità - "non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione". Tali principi costituiscono espressione evidente dell'intento unificatore che informa la legislazione statale, palesemente orientata ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2013 e n. 300 del 2013 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali che intervengono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche devono essere ricondotte all'ambito materiale del "governo del territorio", nonché a quello relativo alla "protezione civile", per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica. Nella materia in disamina, assumono la valenza di principio fondamentale le disposizioni contenute nel TUE che prevedono determinati adempimenti procedurali, a condizione che questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. ( Precedenti citati: sentenza n. 167 del 2014; sentenze n. 282 del 2016, n. 300 del 2013 e n. 182 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)» nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) all'art. 19-bis, la lettera d) del comma 2;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 12 del 2015;
3) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art 7 della legge della Regione Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2011, all'art. 19-bis, il comma 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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