Corte costituzionale

Sentenza n. 44/2017

Corte cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/2017
Data di deposito
24 febbraio 2017
Data di decisione
7 febbraio 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997

Parametri

Massime

Massima n. 39493

È dichiarata inammissibile, per carente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza nonché per più radicali profili relativi alla formulazione del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, censurato dalla Corte d'appello di Trieste - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - nella parte in cui vieta il cumulo tra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi di prosecuzione dell'attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi inferiori a tremila euro annui. Nel riproporre la questione già sollevata nel medesimo giudizio a quo e dichiarata inammissibile dalla sentenza n. 114 del 2015, il rimettente non ha corretto il difetto di motivazione sulla rilevanza evidenziato da tale pronuncia, omettendo di integrare l'insufficiente descrizione della fattispecie concreta con nuovi e aggiuntivi elementi (acquisibili mediante i poteri istruttori d'ufficio di cui dispone), con la conseguenza che la qualificazione dell'attività di lavoro prestata (per la quale è stata effettuata la contribuzione nella gestione separata) come attività di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., non è giustificata da una adeguata motivazione e che non sono enucleate le ragioni per cui tale attività è sottoposta al regime previsto dalla norma censurata. Per altro verso, il petitum si presenta generico e indeterminato, giacché si risolve nella richiesta di introdurre una esclusione dal divieto di cumulo tra diversi tipi di contribuzione in relazione a casi privi dei necessari requisiti di tipicità e chiarezza, ed appare, inoltre, volto a ottenere un'addizione ampiamente manipolativa, e non "a rime costituzionalmente obbligate", ma affidata, per una precisa individuazione, alla discrezionalità del legislatore. Un eventuale intervento di quest'ultimo diretto a identificare con precisione le prestazioni di lavoro che, in ragione del carattere saltuario dell'attività prestata o comunque del limitato impegno orario e della ridotta entità dei compensi, siano sottratte al divieto di cumulo ben potrebbe fornire una più specifica tutela a soggetti caratterizzati da una condizione di particolare debolezza nel mercato del lavoro. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 114 del 2015. Precedenti citati: ordinanze n. 177 del 2016 e n. 209 del 2015, sulla inammissibilità per carente descrizione della fattispecie e di causa e difetto di motivazione sulla rilevanza; sentenza n. 218 del 2014, ordinanze n. 101 del 2015 e n. 29 del 2015, sulla inammissibilità per genericità e indeterminatezza del petitum; sentenza n. 254 del 2016 e ordinanza n. 25 del 2016, sulla inammissibilità in caso di richiesta di addizione non "a rime costituzionalmente obbligate" ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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