Corte costituzionale
Sentenza n. 43/2017
Corte cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/2017
- Data di deposito
- 24 febbraio 2017
- Data di decisione
- 10 gennaio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 7, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 39632
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui esclude che la deroga all'intangibilità del giudicato, da esso prevista, si applichi alle sentenze irrevocabili di condanna a sanzioni ammnistrative qualificabili come sostanzialmente "penali" ai sensi degli artt. 6 e 7 della CEDU. Correttamente il rimettente si è astenuto dal praticare una interpretazione convenzionalmente orientata che lo avrebbe indotto a estendere la portata applicativa della disposizione interna senza coinvolgere previamente la Corte costituzionale, avendo ragionatamente ritenuto che la tesi della applicabilità del citato art. 30, quarto comma, alle sanzioni amministrative (prospettata in un'ordinanza di rimessione dalla Cassazione in via meramente ipotetica, non confermata da pronunce successive e contraddetta da un pur risalente "precedente" di segno contrario) non possieda i caratteri di stabilità e di consolidamento atti a qualificarla come "diritto vivente", e che sia il chiaro tenore letterale della disposizione censurata, sia l'intenzione del legislatore ostino a una interpretazione convenzionalmente orientata. ( Precedente citato: sentenza n. 106 del 2016 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 349 del 2007 ).
Massima n. 39633
Il principio della retroattività degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale, di cui all'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 - che è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti alla Corte costituzionale - si estende oltre il limite dei rapporti esauriti nel solo ambito penale, in considerazione della gravità con cui le sanzioni penali incidono sulla libertà o su altri interessi fondamentali della persona. ( Precedente citato: sentenza n. 10 del 2015 ). Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non è implausibile l'interpretazione data dalla Cassazione all'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, secondo la quale la deroga, ivi prevista, al principio di intangibilità del giudicato penale di condanna è applicabile in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale tanto delle norme incriminatrici (che determinano una vera a e propria abolitio criminis), quanto delle norme che incidono sul quantum del trattamento sanzionatorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2016 e n. 210 del 2013; sentenza n. 210 del 2013, sulla flessibilità richiesta, in alcune ipotesi, al principio di intangibilità del giudicato; sentenza n. 102 del 2016, che lasciava impregiudicata la questione relativa alla applicabilità del citato quarto comma alle sanzioni amministrative considerate come sostanzialmente "penali" ai sensi della CEDU.) .
Massima n. 39634
L'attrazione di una sanzione amministrativa nell'ambito della materia penale in virtù dei c.d. criteri Engel trascina con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della CEDU, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell'ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri. In altre parole, ciò che per la giurisprudenza convenzionale ha natura "penale" deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la "materia penale"; mentre solo ciò che è penale per l'ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presìdi rinvenibili nella legislazione interna. Ciò corrisponde alla natura della CEDU e del sistema di garanzie da essa approntato, volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali.
Massima n. 39635
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, censurato dal Tribunale di Como - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con gli artt. 6 e 7 della CEDU - nella parte in cui esclude che la deroga all'intangibilità del giudicato, da esso prevista in caso di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di norme penali (incriminatrici o sanzionatorie), si applichi alle sentenze irrevocabili di condanna con le quali sono state inflitte sanzioni amministrative qualificabili come "penali" ai (soli) fini dell'ordinamento convenzionale. Alle sanzioni sostanzialmente "penali" secondo i c.d. criteri Engel elaborati dalla Corte EDU - quali, ad avviso del rimettente, devono ritenersi le sanzioni amministrative previste dall'art. 18-bis, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 153 del 2014 - si applicano tutte e soltanto le garanzie stabilite per la materia penale dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo. Nessuna affermazione di quest'ultima avvalora, allo stato, esplicitamente o implicitamente, una interpretazione dell'art. 7 della CEDU tale da esigere che gli Stati aderenti sacrifichino il principio dell'intangibilità del giudicato nel caso di sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime (o altrimenti invalide ex tunc). Il concetto di base legale convenzionale della sanzione comminata - che ad avviso del rimettente verrebbe meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma sanzionatrice - è stato perlopiù riferito dalla giurisprudenza convenzionale ai requisiti di accessibilità e prevedibilità che devono connotare il diritto penale e al profilo della successione delle leggi nel tempo, senza intaccare il valore del giudicato, l'eventuale cedevolezza del quale rispetto alla lex mitior è consentita (secondo quanto affermato nei casi più recenti) in quanto prevista dall'ordinamento interno, e non in quanto imposta dall'art. 7 della Convenzione. Lungi dal rientrare fra le garanzie imposte agli Stati aderenti dalle pertinenti disposizioni delle CEDU, come elaborate dalla Corte di Strasburgo, la peculiare tutela prevista dalla norma censurata costituisce, dunque, una tutela ulteriore predisposta dal diritto nazionale, la definizione del cui ambito applicativo rimane nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato.
Massima n. 39636
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, censurato dal Tribunale di Como - in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non prevede che la deroga all'intangibilità del giudicato da esso stabilita si applichi alle sentenze irrevocabili con le quali è stata inflitta una sanzione amministrativa qualificabile come sostanzialmente "penale" ai sensi della CEDU. Contrariamente all'erroneo presupposto del richiesto intervento additivo, la peculiare tutela prevista dalla disposizione censurata e la sua applicazione alle sole ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di norme penali, e non anche di norme amministrative, si pongono in un contesto di coesistenza, e non di assimilazione, tra le garanzie interne e quelle convenzionali, nel quale il legislatore nazionale può apprestare garanzie ulteriori rispetto a quelle convenzionali e riservarle alle sole sanzioni penali secondo l'ordinamento interno, senza con ciò violare l'art. 3 Cost., diversi essendo i principi che regolano le sanzioni amministrative (per le quali il giudice preposto è investito della sola cognizione del titolo esecutivo) e le sanzioni penali (nella cui fase esecutiva, non ancora esaurita al momento della dichiarazione di incostituzionalità, compete al giudice di ricondurre la pena inflitta a legittimità). L'incomparabilità delle situazioni a confronto evidenzia altresì l'insussistenza della violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., che solo nel suo contenuto essenziale è riferibile anche a misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, e dunque non impedisce al legislatore di riservare alcune garanzie, come quella in esame, al nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio, rappresentato dal diritto penale, qualificato come tale dall'ordinamento interno e rispetto al quale l'illecito amministrativo conserva autonomia. ( Precedenti citati: sentenza n. 49 del 2015, sull'autonomia dell'illecito amministrativo rispetto al diritto penale; sentenza n. 193 del 2016, secondo cui la mancata estensione di taluni principi operanti nel diritto penale agli illeciti amministrativi costituisce espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il loro trattamento sanzionatorio ). Nei casi in cui la giurisprudenza costituzionale ha riferito il parametro di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. anche a misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, lo ha fatto limitatamente al contenuto essenziale del richiamato precetto costituzionale, in virtù del quale una misura è applicabile soltanto se la legge che la prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato, e in riferimento a misure amministrative incidenti su libertà fondamentali che coinvolgono anche i diritti politici del cittadino. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010 ). La qualificazione degli illeciti e la conseguente sfera delle garanzie, circoscritta ad alcuni settori dell'ordinamento ed esclusa per altri, risponde a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati e sindacabili dalla Corte costituzionale solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. ( Precedente citato: sentenza n. 193 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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