Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2017

Corte cost., sent. 9 febbraio 2017, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/2017
Data di deposito
9 febbraio 2017
Data di decisione
23 novembre 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
  • art. 5, comma 2, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
  • art. 5, comma 3, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
  • art. 5, comma 4, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
  • art. 5, comma 5, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
  • art. 5, comma 6, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
  • legge n. 125 del 6 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39457

Sono dichiarate inammissibili - in quanto non raggiungono la soglia minima di chiarezza e completezza richiesta per le impugnative in via principale - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2015, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. La ricorrente si limita ad affermare, in modo apodittico, che l'impugnata disciplina del transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale ridurrebbe la funzione di allocazione, costituzionalmente garantita alle Regioni nelle materie non rientranti nelle funzioni fondamentali degli enti locali, "ad un ruolo ancillare il cui spazio di manovra è praticamente inesistente", senza chiarire adeguatamente le ragioni dell'asserito contrasto con i due diversi parametri congiuntamente evocati, al qual fine non è sufficiente la sintetica e parziale illustrazione della normativa statale cui procede la ricorrente. ( Precedente citato: sentenza n. 64 del 2016 ). L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. È onere del ricorrente, pertanto, non solo individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma altresì proporre una motivazione che non sia meramente assertiva e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 37 del 2016 e n. 251 del 2015 ).

Massima n. 39458

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., per asserita violazione della competenza residuale regionale nella materia "polizia amministrativa locale" - dell'art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2015, disciplinante il transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale. La normativa impugnata non è diretta ad allocare le funzioni nella materia "polizia amministrativa locale", bensì va ricondotta a plurimi titoli di competenza statale. Essa infatti - in quanto intervento che si colloca nel processo di riordino degli enti territoriali avviato con la legge n. 56 del 2014 - rientra nella competenza statale esclusiva nella materia "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" (art. 117, secondo comma, lett. p); per altro verso - in quanto mira (commi da 1 a 4 del censurato art. 5) a garantire i rapporti di lavoro in essere del personale di polizia provinciale - opera nell'ambito della competenza statale tesa a promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), sul quale si fonda la Repubblica italiana (art. 1 Cost.) ed è altresì riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.); infine - in quanto prevede (commi 5 e 6) deroghe alle vigenti limitazioni della spesa per il personale con contestuale divieto di ulteriori assunzioni fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale - è ascrivibile alla materia "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117, terzo comma, Cost.), avendo tali misure transitorie, che incidono su un rilevante aggregato della spesa pubblica, carattere di principio fondamentale della materia, e non di norme di dettaglio, tanto più nel contesto del processo di riordino degli enti territoriali. ( Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016 e n. 388 del 2004, sulla competenza statale a garantire l'effettività del diritto al lavoro nel settore del pubblico impiego; sentenze n. 202 del 2016, n. 143 del 2016 e n. 218 del 2015, sul carattere di principi fondamentali di coordinamento finanziario delle norme volte al contenimento della spesa per il personale degli enti locali ). Per costante orientamento giurisprudenziale, lo scrutinio della questione di legittimità costituzionale in via principale implica l'individuazione dell'ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro ratio , oltre che della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016, n. 158 del 2016 e n. 245 del 2015 ). Con il processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane, avviato con la legge n. 56 del 2014, il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica . La ridefinizione delle funzioni amministrative spettanti a Regioni ed enti locali, di cui la disciplina del personale costituisce uno dei passaggi fondamentali, spetta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" . ( Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016, n. 159 del 2016 e n. 50 del 2015 ). La "polizia amministrativa locale" è materia di competenza residuale regionale ai sensi di quanto espressamente previsto, per esclusione, dall'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i profili "pubblicistico-organizzativi" dell'impiego pubblico regionale sono ascrivibili alla competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.) in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, mentre gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, quali sono quelle regolanti il trasferimento di personale, sono riconducibili alla competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 50 del 2015, n. 17 del 2014 e n. 149 del 2012 ).

Massima n. 39459

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2015, disciplinante il transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale. L'accordo raggiunto nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 - di cui la ricorrente denuncia violazione - non può condizionare l'esercizio della funzione legislativa. Ad ogni modo, poiché le disposizioni impugnate devono tutte essere ascritte a plurimi titoli di competenza statale, nessuna violazione della leale collaborazione può essere imputata allo Stato, non essendovi alcuna competenza regionale incisa. ( Precedenti citati: sentenza n. 205 del 2016 e sentenza n. 251 del 2016 ). Un accordo (tra Stato e autonomie) raggiunto nella Conferenza unificata non può condizionare l'esercizio della funzione legislativa. ( Precedente citato: sentenza n. 205 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse con il medesimo ricorso;

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 5, commi da 1 a 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 5, commi da 1 a 6, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015, promosse, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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