Corte costituzionale
Sentenza n. 30/2017
Corte cost., sent. 9 febbraio 2017, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/2017
- Data di deposito
- 9 febbraio 2017
- Data di decisione
- 8 novembre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge della Regione Calabria n. 18 del 30 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 39206
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, sollevata dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento all'art. 117 Cost. Tale parametro è evocato solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza motivare la censura.
Massima n. 39207
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia. La disposizione censurata dalla Corte d'Appello di Catanzaro viola il principio di eguaglianza, poiché una legge, la quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto, secondo cui, se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all'altra parte. Né può ritenersi che, quando sia parte della controversia un ente territoriale diverso dalla Regione, quest'ultima possa esprimere la volontà dell'altro ente, in quanto ciò altererebbe il sistema delle autonomie, che considera assolutamente distinte le soggettività di ciascuno degli enti suddetti e la conseguente attribuzione dei poteri per la cura degli interessi pubblici dei quali essi siano rispettivamente titolari. ( Precedente citato: sentenza n. 33 del 1995 ).
Massima n. 39208
Accolta - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di costituzionalità dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, restano assorbite le altre censure dedotte in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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