Corte costituzionale
Sentenza n. 275/2017
Corte cost., sent. 20 dicembre 2017, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/2017
- Data di deposito
- 20 dicembre 2017
- Data di decisione
- 8 novembre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:275
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 10, comma 2, Costituzione
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 13, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, par. 4, direttiva CE n. 115 del 16 dicembre 2008
Massime
Massima n. 40105
È dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, disciplinante il respingimento c.d. differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore nei confronti dello straniero. L'interveniente - che non è parte del giudizio a quo - non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto non vanta una posizione giuridica individuale suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. Per costante giurisprudenza, possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: ordinanza n. 227 del 2016 ) .
Massima n. 40106
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4, par. 4, della direttiva 2008/115/CE - dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, disciplinante il respingimento c.d. differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore nei confronti dello straniero. Al momento dell'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata non poteva più avere applicazione nella forma - restrittiva della libertà personale - dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto l'efficacia coercitiva dell'atto di respingimento impugnato nel giudizio a quo era venuta meno per effetto dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, emesso dal questore, in base all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nei confronti dello straniero ricorrente. L'ordine di lasciare il territorio dello Stato è infatti alternativo all'accompagnamento coattivo, nel senso che non si affianca ad esso né lo sospende solo temporaneamente, ma lo supera e lo sostituisce, sicché l'autorità di polizia non può, dopo la scadenza del termine per l'allontanamento volontario e senza alcun ulteriore controllo dell'autorità giudiziaria, eseguire l'ordine di accompagnamento coattivo, che, per la sua natura di atto urgente, deve essere eseguito con immediatezza.
Massima n. 40107
È necessario che il legislatore intervenga sul regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla frontiera, di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che tale modalità esecutiva restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinata in conformità all'art. 13, terzo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001, sulla necessità di convalida giudiziaria dei provvedimenti amministrativi restrittivi della libertà personale ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), dal Tribunale ordinario di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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