Corte costituzionale
Sentenza n. 252/2017
Corte cost., sent. 6 dicembre 2017, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 252/2017
- Data di deposito
- 6 dicembre 2017
- Data di decisione
- 11 ottobre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 164 del 12 agosto 2016
- art. 10, comma 5, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
Parametri
- art. 5, comma 2, lett. b), legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
- art. 120, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 51, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 41452
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, di regola i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica, si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2015, n. 54 del 2014, n. 30 del 2012, n. 229 del 2011, n. 120 del 2008, n. 169 del 2007, n. 82 del 2007, n. 417 del 2005, n. 353 del 2004 e n. 36 del 2004 ).
Massima n. 41453
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164 del 2016, che sostituisce l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, impugnato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento all'art. 136 Cost., per lesione del giudicato costituzionale della sentenza n. 88 del 2014 - nella parte in cui non afferma il carattere tecnico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, al quale è rimessa la disciplina di criteri e modalità di attuazione dello stesso art. 10, incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato. L'evocata sentenza n. 88 del 2014 - rilevato che la riserva di legge rinforzata stabilita dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 per l'attuazione della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti locali consente non implica che l'atto legislativo debba farsi carico di aspetti della disciplina esclusivamente tecnici - ha dichiarato costituzionalmente illegittima la precedente formulazione dell'art. 10, comma 5, nella parte in cui non riservava al d.P.C.m. un compito attuativo meramente tecnico, ma tale pronuncia è stata adottata dopo una verifica del concreto atteggiarsi del d.P.C.m. (carattere tecnico o discrezionale) in relazione al contenuto precettivo dei precedenti commi dell'art. 10, contenuto che assume quindi un valore determinante. Ne consegue che, in presenza di una intervenuta significativa modifica di quest'ultimo, anche in relazione al diverso contesto determinato dalla novellazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2016, non sussiste, sia sotto il profilo sostanziale che formale, il ripristino o la conservazione del significato della norma dichiarata costituzionalmente illegittima. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014 ). La disciplina statale attuativa della limitata facoltà di indebitamento degli enti territoriali - richiesta dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 - non è limitata ai principi generali, dovendo il suo contenuto essere uguale per tutte le autonomie a garanzia dell'omogeneità dei trattamenti, connaturata alla logica della riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio. I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel "bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni" in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014 ).
Massima n. 41454
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 - l'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164 del 2016, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non prevede la parola "tecnica", dopo le parole "criteri e modalità di attuazione" e prima delle parole "del presente articolo". La disposizione impugnata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria, Lombardia e Veneto, stabilendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dello stesso art. 10 della legge n. 243, incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, consente al d.P.C.m. di adottare una disciplina di dettaglio delle intese e dei patti di solidarietà nazionale sulla cui base, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10, sono effettuate le operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Tale disciplina potrebbe costituire esercizio di un potere tanto di natura meramente tecnica, quanto di natura discrezionale, in contrasto con la riserva di legge rinforzata stabilita nell'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 per la disciplina della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti territoriali (nei limiti previsti dal novellato art. 119, sesto comma, Cost.), la quale non permette allo Stato di esercitare in materia una potestà regolamentare integrativa, ma solo una potestà meramente tecnica. La norma censurata va quindi ricondotta a legittimità riservando al d.P.C.m. un compito attuativo meramente tecnico, ferma restando - in caso di esorbitanza da detto limite - la possibilità di esperire i rimedi consentiti dall'ordinamento, ivi compreso il conflitto di attribuzione tra enti. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014 ).
Massima n. 41455
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. - l'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164 del 2016, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede ", ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano". La disposizione impugnata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria, Lombardia e Veneto - disponendo che, nella disciplina attuativa della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti locali rimessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, siano incluse le modalità di attuazione del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo delle Regioni e delle Province autonome - risulta in contrasto con la riserva di legge in materia di disciplina del potere sostitutivo, stabilita dall'art. 120, secondo comma, Cost., disciplina che in effetti è stata adottata con l'art. 8 della legge n. 131 del 2003. Alla stregua del chiaro disposto dell'art. 120, secondo comma, Cost., le ipotesi in cui può essere esercitato il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni o delle Province autonome e le modalità di esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto fornito di valore di legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 338 del 1989 e n. 177 del 1988 ).
Massima n. 41456
L'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987 - nel prevedere una procedura di "messa in mora" degli organi regionali e provinciali del Trentino-Alto Adige, inadempienti nei confronti degli obblighi comunitari, e il potere sostitutivo del Consiglio dei ministri, nei confronti dell'Amministrazione regionale o provinciale che non abbia provveduto nel termine stabilito dal Governo - riguarda soltanto il caso di adempimento attraverso provvedimenti di natura amministrativa e non anche quello in cui l'atto comunitario, fonte di obblighi per gli Stati membri, richieda un intervento di natura legislativa. ( Precedente citato: sentenza n. 425 del 1999 ). L'art. 117, quinto comma, Cost. si riferisce alla partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, e in questo ambito riconosce alle Regioni stesse il potere di attuare gli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2016 e n. 250 del 2015 ).
Massima n. 41457
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, che modifica l'art. 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 48, 49, 51 e 52 dello statuto speciale nonché all'art. 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - nella parte in cui, in asserita violazione dell'autonomia finanziaria e politica degli enti territoriali, condiziona ad apposite intese concluse in ambito regionale le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Lungi dal comportare una sostanziale espropriazione dei residui di amministrazione, le intese previste dalla norma censurata costituiscono lo strumento per garantire l'equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della Regione di riferimento, mettendo in relazione gli enti che, grazie alle loro riserve di amministrazione, hanno la disponibilità di "spazi finanziari", e quelli che tali spazi chiedono di utilizzare per spese di investimento da coprire con il ricorso all'indebitamento, il quale viene così neutralizzato nel bilancio complessivo degli enti della Regione. In tale quadro, la soluzione adottata dal legislatore costituisce il punto di equilibrio fra le esigenze della riforma operata dalla legge cost. n. 1 del 2012 - che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio - e il rispetto delle autonomie finanziarie, come conformate dalla riforma stessa, in quanto il previsto obbligo procedimentale condiziona l'immediata utilizzabilità degli avanzi di amministrazione, ma la concreta realizzazione del risultato finanziario rimane affidata al dialogo fra gli enti interessati. Sotto ulteriore e distinto profilo, deve altresì escludersi che la norma censurata vincoli l'ente territoriale a utilizzare i risultati di amministrazione per i soli investimenti, atteso che essa dà per scontato il vincolo, ma ciò fa solo nei limiti connessi al positivo espletamento dell'intesa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016, che sostituisce l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che modifica l'art. 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 48, 49, 51, 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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