Corte costituzionale
Sentenza n. 249/2017
Corte cost., sent. 1° dicembre 2017, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/2017
- Data di deposito
- 1° dicembre 2017
- Data di decisione
- 24 ottobre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 335, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 40380
Non è accolta - perché formulata in maniera generica e gravemente carente nella motivazione - l'eccezione di inammissibilità secondo cui la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 non sarebbe suscettibile di una soluzione costituzionalmente imposta, involgendo scelte discrezionali riservate al legislatore.
Massima n. 40381
La capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza. ( Precedente citato: sentenza n. 162 del 2008 ). Benché le tariffe di estimo e le rendite catastali non siano atti di imposizione tributaria né presupposti d'imposta, e non sia quindi prospettabile in relazione ad esse una lesione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), i criteri per la loro determinazione, ove non ispirati a principi di ragionevolezza, potrebbero porre le premesse per l'incostituzionalità delle singole imposte che su di essi si fondino. ( Precedenti citati: sentenza n. 162 del 2008 e n. 263 del 1994 ).
Massima n. 40382
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, che prevede il riclassamento, su iniziativa del Comune, di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998) e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. La prospettata disparità di trattamento fra contribuenti, a seconda che l'immobile sia ubicato o meno in microzone per le quali il Comune interessato formuli richiesta di revisione del classamento, non è ricollegabile alla norma censurata, ma a circostanze contingenti che attengono alla sua concreta applicazione, e costituisce pertanto un inconveniente di fatto, come tale irrilevante nel giudizio costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 219 del 2016 e n. 192 del 2016; ordinanza n. 122 del 2016 ).
Massima n. 40383
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, che prevede il riclassamento, su iniziativa del Comune, di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998) e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. La scelta del legislatore non presenta profili di irragionevolezza ai fini del rispetto del principio della capacità contributiva, in quanto la revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, sicché può ritenersi non irragionevole che l'accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona comporti una ricaduta sulla rendita catastale, il cui conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza a eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo. Nondimeno, il carattere "diffuso" dell'operazione comporta che debba essere assolto in maniera rigorosa l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.
Massima n. 40384
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, che prevede il riclassamento, su iniziativa del Comune, di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998) e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. La censura (formulata in maniera generica e apodittica), secondo cui la prevista rivalutazione "massiva", senza alcuna verifica concreta del singolo bene, esporrebbe l'amministrazione ad azioni giudiziarie, non può rilevare nel senso dell'incostituzionalità della disciplina denunciata, poiché ogni riforma normativa è fisiologicamente idonea a suscitare reazioni da parte dei destinatari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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