Corte costituzionale

Sentenza n. 241/2017

Corte cost., sent. 20 novembre 2017, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/2017
Data di deposito
20 novembre 2017
Data di decisione
24 ottobre 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:241

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41131

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., che, nei giudizi previdenziali, prescrive alla parte ricorrente di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta, a pena di inammissibilità del ricorso. L'eccezione contesta un asserto del rimettente (avvenuta liquidazione delle spese di primo grado nel rispetto del limite legale previsto dallo stesso art. 152) che è solo rafforzativo delle censure di irragionevolezza e sproporzione della previsione di inammissibilità del ricorso a fronte di un inadempimento meramente formale.

Massima n. 41132

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., che, nei giudizi previdenziali, prescrive alla parte ricorrente di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta, a pena di inammissibilità del ricorso. Non è, infatti, manifestamente implausibile il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui la lettera della norma, imponendo una dichiarazione esplicita, non permetterebbe, in mancanza d'essa, di desumere il valore della prestazione dal contesto complessivo del ricorso.

Massima n. 41133

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione dell'ordinanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., che, nei giudizi previdenziali, prescrive alla parte ricorrente di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta, a pena di inammissibilità del ricorso. Contrariamente a quanto eccepito, il giudice a quo, nel denunciare l'irragionevolezza e la sproporzione della previsione dell'inammissibilità del ricorso, ne ha individuato i motivi in generale nella gravità e non emendabilità della sanzione, che, a fronte di un inadempimento formale, costringerebbe la parte ad una nuova iniziativa giudiziaria, con possibili gravose conseguenze in ordine al maturarsi della decadenza e della prescrizione.

Massima n. 41134

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata - proposta nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ.,. Il rimettente ha motivatamente escluso la possibilità di attribuire alla disposizione censurata un significato diverso da quello sospettato di incostituzionalità, avendo correttamente ritenuto che il suo tenore letterale imponga di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio previdenziale in tutti i casi in cui la parte non ha assolto all'obbligo di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta in giudizio.

Massima n. 41135

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, del d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., in legge n. 111 del 2011), secondo cui, nei giudizi previdenziali, la parte ricorrente deve indicare espressamente nelle conclusioni il valore della prestazione dedotta, a pena di inammissibilità del ricorso. La disposizione censurata dalla Corte d'appello di Torino, imponendo il suddetto obbligo, mira a commisurare al valore della prestazione il limite massimo di liquidazione delle spese processuali, così da scoraggiare l'instaurazione di liti pretestuose e deflazionare il contenzioso bagatellare. Il perseguimento di tale scopo è, però, già efficacemente assicurato dal penultimo periodo dello stesso art. 152 (introdotto dall'art. 52 della legge n. 69 del 2009), che vincola il giudice, nel momento della liquidazione di spese, competenze e onorari, a non superare il valore (a lui in quel momento ormai noto) della prestazione dedotta nei giudizi previdenziali. Ciò comporta la eccessiva gravità della sanzione dell'inammissibilità rispetto al fine perseguito e, quindi, la manifesta irragionevolezza della disposizione censurata, poiché le conseguenze sfavorevoli che detta sanzione (imponendo di reintrodurre ex novo il giudizio) produce sulla garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività non sono adeguatamente bilanciate dall'interesse ad evitare l'abuso del processo. In materia di istituti processuali, per la cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, verificando che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988, ordinanza n. 141 del 2001 ).

Massima n. 41136

Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, del d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., in legge n. 111 del 2011), resta assorbito l'altro motivo di censura prospettato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, comma 1, CEDU.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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