Corte costituzionale
Sentenza n. 237/2017
Corte cost., sent. 10 novembre 2017, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 237/2017
- Data di deposito
- 10 novembre 2017
- Data di decisione
- 11 ottobre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 164 del 12 agosto 2016
- art. 12, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 4, comma 1, lett. a), legge n. 164 del 12 agosto 2016
- art. 4, comma 1, legge n. 164 del 12 agosto 2016
- art. 4, comma 1, lett. b), legge n. 164 del 12 agosto 2016
Parametri
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, comma 2, lett. c), legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
- art. 5, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 64, Costituzione
- art. 72, Costituzione
Massime
Massima n. 41622
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse attuale al ricorso, delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 4 della legge n. 164 del 2016, modificativo dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012. Contrariamente a quanto eccepito, è da escludere - per ragioni testuali e logiche - che il modificato art. 12, nella parte in cui rimette a una "legge dello Stato" la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, possa far rinvio a una successiva legge rinforzata, dovendo invece ritenersi che la legge rinforzata intenda ammettere l'intervento della legge ordinaria nella regolazione della materia. A parte ciò, l'eventualità che il rinvio in esame si traduca in una legge approvata a maggioranza assoluta non incide sull'interesse regionale a contestare il citato art. 12. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudizio promosso in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. ( Precedenti citati: sentenza n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 195 del 2015 ).
Massima n. 41623
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancanza di lesività della norma impugnata - proposta in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 164 del 2016, modificativo dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012. Contrariamente a quanto eccepito, il fatto che il testo originario dell'art. 12 già rinviasse alla "legge dello Stato" la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico non è sufficiente a rendere ad esso sovrapponibile l'impugnato art. 4, il quale ha una portata chiaramente innovativa, in particolare là dove sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell'art. 12. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, una norma ripetitiva di una norma precedente è comunque impugnabile. ( Precedente citato: sentenza n. 182 del 2017 ).
Massima n. 41624
Per costante giurisprudenza, le questioni di legittimità costituzionale [in via principale] sollevate per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza sono inammissibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 126 del 2017 e n. 145 del 2016 ).
Massima n. 41625
È dichiarata inammissibile - in quanto dedotta non in ricorso, ma per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento agli artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al principio dell'accordo in materia finanziaria e al principio di leale collaborazione - nella parte in cui, disciplinando il concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, affida la disciplina del relativo contributo alla legge ordinaria, e non più all'atto amministrativo adottato d'intesa con la Conferenza unificata. ( Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2016, n. 126 del 2017 e n. 154 del 2017 ).
Massima n. 41626
È dichiarata inammissibile - in quanto dedotta non in ricorso, ma per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 48 e 49 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e al principio dell'accordo in materia finanziaria - nella parte in cui rinvia a una legge ordinaria la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Massima n. 41627
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, modificativo dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012, impugnato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto - in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c), della legge cost. n. 1 del 2012 - nella parte in cui rinvia a una legge ordinaria, anziché a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico complessivo e alla sua riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al pari della riserva di legge rinforzata posta dall'art. 81, sesto comma, Cost., anche la riserva di legge rinforzata prevista dal parametro evocato va intesa come relativa e non come assoluta, non essendo logico irrigidire totalmente in una legge rinforzata le modalità di concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, dato che la materia finanziaria si colloca in un contesto per sua natura mutevole ed è per definizione soggetta a cambiamenti che richiedono capacità di rapido adattamento. Ciò posto, l'art. 12 della legge n. 243, come modificato dalla disposizione censurata, presenta un contenuto idoneo a soddisfare la riserva di cui all'evocato art. 5, comma 2, lett. c), poiché non si risolve nella mera ripetizione di esso, ma ne precisa condizioni e modalità di applicazione, prescrivendo (comma 2 dell'art. 12) che il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico avvenga "tenuto conto dell'andamento del ciclo economico" e "attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
Massima n. 41628
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento agli artt. 79 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto imporrebbe alle Province autonome e alla stessa Regione di concorrere alla riduzione del debito pubblico "attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato". Il concorso degli enti territoriali del Trentino-Alto Adige al pagamento degli oneri del debito pubblico è regolato (per gli anni 2018-2022 e per gli anni successivi al 2022, rispettivamente) dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 79 dello statuto speciale, i quali hanno rango costituzionale, nonché (per gli anni 2014-2017) dall'art. 1, comma 410, della legge n. 190 del 2014, che va posto sullo stesso piano, essendo stato approvato ai sensi dell'art. 104 dello statuto. Poiché tali disposizioni sono successive alla legge cost. n. 1 del 2012 e regolano specificamente il concorso della Regione autonoma e delle Province autonome al pagamento degli oneri del debito pubblico, il censurato art. 4 della legge n. 164 del 2016 - non potendo discostarsi da esse, in quanto di rango sottordinato - deve essere inteso, in via di interpretazione adeguatrice, nel senso che esso non incide sul concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome alla riduzione del debito pubblico e parimenti nel senso che tale concorso resta quello stabilito dalle norme statutarie evocate. In base a tale interpretazione costituzionalmente orientata - confermata anche dai commi 4, primo periodo, e 4-septies del medesimo art. 79 dello statuto - la legge ordinaria prevista dall'art. 12 della legge n. 243 del 2012, come modificato dalla disposizione censurata, non potrà introdurre diverse e ulteriori forme di contributo a carico dei predetti enti autonomi. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ).
Massima n. 41629
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento al principio di leale collaborazione - in quanto, affidando la disciplina del contributo al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato alla legge ordinaria, e non più all'atto amministrativo adottato d'intesa con la Conferenza unificata, priverebbe gli enti territoriali di ogni possibilità di coinvolgimento nella relativa decisione, non essendo il principio di leale collaborazione riferibile alla funzione legislativa. La previsione di un intervento legislativo unilaterale dello Stato, in sostituzione della determinazione amministrativa definita tramite accordo precedentemente prevista, non è censurabile invocando una sorta di riserva costituzionale di procedura amministrativa concertata, aperta alla partecipazione dei diversi livelli di governo interessati dal coordinamento finanziario, poiché l'esistenza di una simile riserva è già stata esclusa dalla giurisprudenza costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 250 del 2015; sentenza n. 88 del 2014, che aveva introdotto la necessità dell'intesa in Conferenza unificata ai fini della disciplina amministrativa del contributo ).
Massima n. 41630
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, impugnato dalle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto - in riferimento al principio di leale collaborazione [e agli artt. 5 e 114 Cost.] - nella parte in cui non prevede un coinvolgimento regionale nell'adozione della legge ordinaria destinata a definire le modalità del concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico. Il forte impatto che tale concorso (vieppiù in quanto realizzato attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato) produce sull'autonomia finanziaria regionale comporta un'esigenza collaborativa (già riconosciuta dalla sentenza n. 88 del 2014), la quale - se impone allo Stato di improntare la sua attività di coordinamento della finanza pubblica a canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla manovra - non conduce, tuttavia, al coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di formazione della legge regolatrice delle modalità del concorso. Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, nel principio di leale collaborazione non può essere rinvenuto un fondamento costituzionale all'applicazione dei meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo; né dalle specifiche ipotesi in cui la Costituzione prescrive che una legge statale ordinaria sia preceduta da un raccordo con le Regioni (artt. 116, terzo comma, 132, secondo comma, e 133, primo comma, Cost.) può inferirsi come regola che le leggi statali incidenti sull'autonomia regionale siano implicitamente rinforzate da un vincolo procedimentale di collaborazione con le Regioni; infine, la necessità - statuita dalla sentenza n. 251 del 2016 - di meccanismi collaborativi (intese con la Conferenza unificata o con la Conferenza Stato-Regioni) nella legge delega per la riforma delle pubbliche amministrazioni si riferisce segnatamente al rapporto che intercorre tra legge delega e decreto legislativo, onde non sarebbe corretto estenderne la portata al diverso rapporto intercorrente tra legge rinforzata e legge ordinaria. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2014; sentenze n. 107 del 2016 e n. 19 del 2015; sentenze n. 192 del 2017, n. 43 del 2016, n. 250 del 2015, n. 63 del 2013, n. 79 del 2011, n. 278 del 2010, n. 112 del 2010, n. 100 del 2010, n. 298 del 2009, n. 249 del 2009, n. 247 del 2009, n. 232 del 2009, n. 225 del 2009, n. 107 del 2009, n. 12 del 2009, n. 401 del 2007, n. 98 del 2007, n. 181 del 2006, n. 272 del 2005, n. 196 del 2004, n. 437 del 2001; sentenza n. 251 del 2016 ).
Massima n. 41631
Il procedimento legislativo è disciplinato da un sistema di norme contenute nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari, ai quali la prima rinvia per la disciplina integrativa (artt. 64 e 72 Cost.), con la conseguenza che si deve ritenere precluso a una legge, per quanto rinforzata, di regolare la procedura legislativa di altra legge, ancorché di rango diverso, restando la legge (non costituzionale) in ogni caso priva di competenza su tale oggetto. ( Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2010, n. 100 del 2010 e n. 249 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 79, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale, al principio dell'accordo in materia finanziaria e al principio di leale collaborazione;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 48 e 49 dello Statuto speciale e al principio dell'accordo in materia finanziaria;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli artt. 79 e 104 dello Statuto speciale, con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto, in riferimento al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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