Corte costituzionale

Sentenza n. 219/2017

Corte cost., sent. 20 ottobre 2017, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/2017
Data di deposito
20 ottobre 2017
Data di decisione
11 luglio 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:219

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40548

Benché nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia richiesta una sentenza ablativa del censurato art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la richiesta del rimettente va intesa - alla luce della motivazione - come volta a ottenere una pronuncia additiva che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introduca nell'ordinamento la valutazione delle effettive condizioni economiche del richiedente, derivanti sia dall'entità delle entrate che dalla quantità e qualità delle uscite del nucleo familiare, sostenute in ragione del numero dei suoi componenti, dell'età e delle condizioni di salute di essi. Nel giudizio incidentale la corretta individuazione del petitum richiede la lettura coordinata del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 94 del 2016 e n. 170 del 2013 ).

Massima n. 40549

È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva riservata alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, censurato dal Tribunale di Verona - in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, Cost. - nella parte in cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevede che lo stato di bisogno sia apprezzato con riferimento al solo parametro del reddito percetto, senza che siano valutate anche le effettive condizioni economiche del richiedente, derivanti sia dall'entità delle entrate che dalla quantità e qualità delle uscite del nucleo familiare, sostenute in ragione del numero dei suoi componenti, dell'età e delle condizioni di salute di essi. La richiesta del rimettente - che non attribuisce a tali elementi uno specifico valore - rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza è riservata alla competenza del legislatore. ( Precedente citato: sentenza n. 237 del 2015, sulla possibilità di soglie reddituali differenziate a seconda del tipo di processo ).

Massima n. 40550

Stante l'evidente inadeguatezza dell'attuale disciplina posta dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 - che considera la composizione plurisoggettiva della famiglia solo in termini di accrescimento delle capacità economiche e non anche di destinazione del reddito familiare al mantenimento di una pluralità di soggetti - va sottolineata l'esigenza di un intervento normativo che attribuisca la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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