Corte costituzionale
Sentenza n. 205/2017
Corte cost., sent. 17 luglio 2017, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/2017
- Data di deposito
- 17 luglio 2017
- Data di decisione
- 21 giugno 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 4, codice penale
- art. 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 39665
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie di causa e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. (come sostituito dalla legge n. 251 del 2005), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, sulla recidiva reiterata. In seguito all'annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza del giudice di primo grado, la rimettente Corte d'appello deve limitarsi - quale giudice del rinvio - a determinare la pena all'esito del giudizio di comparazione tra le circostanze e ciò basta a dimostrare la rilevanza delle questioni, non assumendo di contro rilievo la mancata indicazione dei motivi per i quali il giudice di primo grado ha applicato le attenuanti generiche (e la possibilità che con esse avesse valorizzato proprio la speciale tenuità del danno).
Massima n. 39666
Il principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. - che pone il fatto alla base della responsabilità penale - è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale. Se così non fosse, la rilevanza dell'offensività della fattispecie base potrebbe risultare "neutralizzata" da un processo di individualizzazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità, le quali, pur essendo pertinenti al reato, non possono assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderle comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo. ( Precedenti citati: sentenze. n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012 ).
Massima n. 39667
La finalità rieducativa della pena implica un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. ( Precedente citato: sentenza n. 341 del 1994 ).
Massima n. 39668
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dalla legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La diminuzione "fino al terzo" della pena in concreto comminata - prevista dal citato art. 219, terzo comma, per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, circostanziati dalla speciale tenuità del danno cagionato alla massa dei creditori - determina una notevole divaricazione tra le cornici edittali delle fattispecie di base e di quelle attenuate, che si collega a una loro oggettiva diversità sul piano dell'offensività. Tale diversa dimensione offensiva è disconosciuta dalla norma censurata dalla Corte d'appello di Ancona, che - indirizzando l'individuazione della pena concreta verso un'abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive (colpevolezza e pericolosità) riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento di quelle oggettive del reato - conduce nella specie a conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli e contrarie al principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, per effetto dell'equivalenza tra la recidiva reiterata e l'attenuante della speciale tenuità del danno, due fatti di bancarotta che lo stesso assetto legislativo riconosce oggettivamente diversi sul piano dell'offesa vengono ricondotti alla medesima cornice edittale, e l'imputato di bancarotta fraudolenta attenuata viene di fatto a subire un aumento di pena assai superiore a quello specificamente previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. per la recidiva reiterata. Il divieto di prevalenza su quest'ultima dell'attenuante in esame viola altresì il principio di proporzionalità della pena, in quanto impedisce il necessario adeguamento della sanzione, che dovrebbe avvenire attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per la bancarotta fraudolenta con "un danno patrimoniale di speciale tenuità", attribuendo carattere palesemente sproporzionato al trattamento sanzionatorio, in contrasto con la finalità rieducativa della pena. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2012 e n. 105 del 2014, con riguardo, rispettivamente, alle attenuanti previste dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. ; sentenze n. 74 del 2016 e n. 106 del 2014, sulla deroga ai criteri di bilanciamento delle circostanze prevista dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.; sentenza n. 68 del 2012, sulla sindacabilità, solo in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrio, delle scelte legislative in ordine alla commisurazione delle sanzioni penali ). La legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo (ossia per un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale) non sottrae allo scrutinio di legittimità costituzionale le singole previsioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2012, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 249 del 2010 ). L'art. 69, comma quarto, cod. pen., nel precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, realizza una deroga rispetto a un principio generale che governa la complessa attività commisurativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa, secondo un processo finalisticamente indirizzato dall'art. 27, terzo comma, Cost., diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell'applicazione delle circostanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 183 del 2011 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2017.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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