Corte costituzionale
Sentenza n. 180/2017
Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/2017
- Data di deposito
- 13 luglio 2017
- Data di decisione
- 20 giugno 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 164 del 14 aprile 1982
- legge n. 164 del 14 aprile 1982
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 40359
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per inadeguata verifica della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla modificazione, mediante trattamento medico-chirurgico, dei caratteri sessuali primari della persona istante. Il rimettente ha ritenuto che una interpretazione alternativa sia preclusa dal tenore letterale della disposizione censurata e che l'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, pur ove inteso nel senso di attribuire al trattamento medico-chirurgico carattere eventuale, si riferisca ai casi concreti nei quali i caratteri sessuali siano già modificati. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 221 del 2015 ). La possibilità di una interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 221 del 2015, n. 240 del 2016, n. 219 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015 ).?
Massima n. 40360
Posto che la legge n. 164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale, l'art. 1 di detta legge [che, in presenza di "intervenute modificazioni dei caratteri sessuali", permette la rettificazione anagrafica mediante procedimento giudiziale] costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). ( Precedenti citati: sentenza n. 161 del 1985; sentenza n. 221 del 2015 ). L'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, il quale, nel sistema della legge n. 164 del 1982, si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo sia il diritto del singolo individuo, sia le esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. ( Precedente citato: sentenza n. 221 del 2015 ).
Massima n. 40361
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, censurato dal Tribunale di Trento, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante. Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana - individuatasia dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica, costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Tuttavia, ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso - oltre che della serietà e univocità dell'intento - dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; né a tal fine può rivestire esclusivo o prioritario rilievo il solo elemento volontaristico, atteso che il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 221 del 2015; Cass., prima sez. civ., sentenza n. 15138 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale ordinario di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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