Corte costituzionale

Sentenza n. 18/2017

Corte cost., sent. 24 gennaio 2017, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/2017
Data di deposito
24 gennaio 2017
Data di decisione
7 dicembre 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:18

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39494

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie concreta - proposta in ordine alla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare, che abbia sollecitato il pubblico ministero a modificare l'imputazione per ritenuta diversità del fatto, divenga - una volta accolto l'invito - incompatibile a continuare a trattare la stessa udienza preliminare. L'ordinanza di rimessione contiene un'esposizione della vicenda concreta, se pur sintetica, comunque sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione sulla rilevanza, essendo stata rappresentata la situazione processuale che, ove la questione fosse accolta, determinerebbe l'insorgenza dell'incompatibilità nel giudizio a quo.

Massima n. 39495

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., censurato dal GUP del Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare, che abbia sollecitato il pubblico ministero a modificare l'imputazione nei confronti dello stesso imputato per ritenuta diversità del fatto, divenga - una volta accolto l'invito - incompatibile a continuare a trattare la stessa udienza preliminare. L'invito al p.m. a modificare l'imputazione ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. non è affatto assimilabile all'ordinanza di trasmissione degli atti al p.m. ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. (analogicamente applicabile dal giudice dell'udienza preliminare). Tale ordinanza determina la regressione del procedimento e la chiusura della fase in corso davanti al giudice che l'ha emessa, sicché la valutazione di merito insita in essa può assumere una valenza "pregiudicante" rispetto alla fase - distinta e ulteriore, anche se omologa - che si aprirà all'esito delle iniziative del p.m. (il quale dovrà esercitare nuovamente l'azione penale, sempre che ne ravvisi i presupposti); al contrario, l'invito con cui il giudice si fa promotore di una mutatio libelli - formulato, in via di principio, a conclusione dell'udienza preliminare, dopo che il confronto dialettico fra le parti e l'eventuale attività di integrazione probatoria si sono già svolti - rappresenta un rimedio "endofasico" e, in quanto tale, non determina alcuna incompatibilità all'ulteriore trattazione della medesima udienza preliminare, poiché il giudice esterna un convincimento sul merito della regiudicanda, ma lo fa come momento immediatamente prodromico alla decisione che legittimamente è chiamato ad assumere in quello stesso contesto, restando perciò esclusa la configurabilità di una menomazione dell'imparzialità del giudice, atta a rendere costituzionalmente necessaria l'applicazione dell'istituto dell'incompatibilità. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 1994, sulla idoneità sia dell'invito che dell'ordinanza di trasmissione ad impedire l'incongruo risultato che il giudice dell'udienza preliminare si pronunci su una imputazione non coerente con le acquisizioni processuali; sentenze n. 400 del 2008 e n. 455 del 1994, ordinanza n. 269 del 2003, sulla valenza "pregiudicante" del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. rispetto al nuovo dibattimento e alla nuova udienza preliminare ) . Secondo la costante giurisprudenza della Corte, affinché possa configurarsi una situazione di incompatibilità - nel senso dell'esigenza costituzionale della relativa previsione, in funzione di tutela dei valori della terzietà e dell'imparzialità del giudice - è necessario che la valutazione "contenutistica" sulla medesima regiudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella di cui il giudice è attualmente investito. È del tutto ragionevole, infatti, che, all'interno di ciascuna delle fasi (intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva) resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In questi casi, il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi è la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l'incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa. (Precedenti citati, sentenze n. 153 del 2012, n. 177 del 1996 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 del 2004, n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999) .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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