Corte costituzionale

Sentenza n. 174/2017

Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
174/2017
Data di deposito
13 luglio 2017
Data di decisione
20 giugno 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:174

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, comma 1, legge della Regione Veneto n. 18 del 27 giugno 2016
  • art. 9, comma 1, ter, legge della Regione Veneto n. 19 del 28 aprile 1998
  • art. 65, legge della Regione Veneto n. 18 del 27 giugno 2016
  • art. 14, comma 1, bis, legge della Regione Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993
  • art. 14, comma 1, ter, legge della Regione Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993
  • art. 14, comma 1, quater, legge della Regione Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993
  • art. 14, comma 1, quinquies, legge della Regione Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993
  • art. 66, comma 1, legge della Regione Veneto n. 18 del 27 giugno 2016
  • art. 18, comma 1, legge della Regione Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993
  • art. 66, comma 2, legge della Regione Veneto n. 18 del 27 giugno 2016
  • art. 18, comma 1, bis, legge della Regione Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993
  • art. 68, comma 1, legge della Regione Veneto n. 18 del 27 giugno 2016
  • art. 24, comma 5, legge della Regione Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993
  • art. 20, comma 3, bis, legge della Regione Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993
  • art. 69, comma 2, legge della Regione Veneto n. 18 del 27 giugno 2016
  • art. 71, legge della Regione Veneto n. 18 del 27 giugno 2016

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 23, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 12, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 14, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 7, direttiva CE n. 147 del 30 novembre 2009
  • art. 10, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 14, comma 10, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 21, comma 1, lett. i), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 9, direttiva CE n. 147 del 30 novembre 2009
  • art. 19, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 19-bis, legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Massime

Massima n. 40334

L'art. 55 della legge reg. Veneto n. 18 del 2016 - impugnato dal Governo in quanto consente alla Regione di stabilire, nelle acque non oggetto di concessione, eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale - deve ritenersi censurato esclusivamente con riferimento al comma 1, che aggiunge il comma 1-ter all'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1998.

Massima n. 40335

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la censura riferita all'art. 23 Cost. Spetta alla Corte costituzionale stabilire l'ordine delle questioni, eventualmente dichiarando assorbite le altre. ( Precedente citato: sentenza n. 107 del 2017 ).

Massima n. 40336

Il carattere relativo della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. permette di ritenere che spetta all'autorità amministrativa un ampio margine nella delimitazione della fattispecie impositiva e, tuttavia, resta ferma la necessità della fonte primaria, che non può essere relegata sullo sfondo, né essere formulata quale prescrizione normativa in bianco. La norma primaria deve dunque stabilire, anche se non in dettaglio, i contenuti e i modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini. ( Precedenti citati: sentenze n. n. 69 del 2017, n. 83 del 2015 e n. 115 del 2011 ). La riserva di legge dell'art. 23 Cost. esige che la norma rechi la fissazione di sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa e definisca chiaramente la concreta entità della prestazione imposta. ( Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2017, n. 83 del 2015, n. 115 del 2011, n. 350 del 2007 e n. 105 del 2003 ).

Massima n. 40337

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 23 Cost. - l'art. 55, comma 1, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, che ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1998. La disposizione impugnata dal Governo, contenendo la sola previsione del potere attribuito alla Giunta regionale di stabilire, con proprio provvedimento, ulteriori oneri per i non residenti in Veneto, senza che sia possibile desumere, neanche implicitamente, i criteri direttivi che dovrebbero orientare la discrezionalità della Giunta, viola la riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, in quanto introduce una fattispecie impositiva indeterminata nel contenuto.

Massima n. 40338

Accolta - per violazione dell'art. 23 Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 55, comma 1, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, deve ritenersi assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 3 Cost.

Massima n. 40339

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 65 della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, che ha inserito i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies nell'art. 14 della legge reg. Veneto n. 50 del 1993. La norma impugnata dal Governo - nel permettere, sia pure limitatamente, che la caccia sia esercitata in altra forma rispetto a quella per la quale si è optato - si pone in contrasto con l'art. 12 della legge n. 157 del 1992, che obbliga a praticare la caccia in via esclusiva in una delle forme ivi previste e consente alla Regione di intervenire su tale profilo solo nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela. Lo stesso art. 65 - nel prevedere che l'attività venatoria nei confronti della fauna migratoria può essere svolta, per trenta giorni, in ambiti territoriali di caccia diversi da quelli nei quali il soggetto è autorizzato ad accedere, senza prescrivere una richiesta preventiva all'amministrazione competente - viola l'art. 14 della legge n. 157 del 1992, che detta richiesta contempla proprio al fine di permettere agli organi di gestione un'attività di verifica periodica dell'adeguatezza del rapporto tra i cacciatori autorizzati e la porzione di territorio interessata ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 278 del 2012 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, che sono tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema. Tale legge stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, con la conseguenza che i livelli di tutela in essa fissati non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017, n. 74 del 2017 e n. 4 del 2000 ). Con l'art. 14 della legge n. 157 del 1992, il legislatore statale ha inteso circoscrivere il territorio di caccia, determinando, allo stesso tempo, uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio nel quale è autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria, e ciò anche al fine di valorizzare il ruolo della comunità insediata in quel territorio, chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, a gestire le risorse faunistiche. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000 ).

Massima n. 40340

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, devono essere esaminate in linea preliminare le censure proposte dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), rispetto a quelle riferite al rispetto di vincoli comunitari (art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della direttiva 2009/147/CE).

Massima n. 40341

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 66, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, che ha modificato l'art. 18 della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, sostituendo il comma 1 e introducendo il comma 1-bis. La norma impugnata dal Governo - nel prevedere che le Province istituiscono le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili, e che dette attività possono svolgersi durante tutto l'anno - è in contrasto con la regola di tutela ambientale fissata dagli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992, che rimettono la definizione dell'arco temporale per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia al piano faunistico-venatorio, con conseguente divieto per la Regione di ricorrere ad una legge-provvedimento, così assicurando le garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 193 del 2013 ).

Massima n. 40342

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 66, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, deve ritenersi assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della direttiva 2009/147/CE.

Massima n. 40343

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per erronea individuazione della norma interposta - della questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo avverso l'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, nella parte in cui estende ai comprensori alpini la disciplina sulla rappresentanza nei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia. Contrariamente a quanto eccepito, la norma interposta è proprio l'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, che regola la rappresentanza dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia.

Massima n. 40344

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, modificativo dell'art. 24, comma 5, della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - nella parte in cui, estendendo ai comprensori alpini la disciplina sulla rappresentanza nei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, consente la partecipazione ad essi anche dei rappresentanti di associazioni venatorie riconosciute a livello regionale. La disposizione censurata non è in contrasto con la disciplina della composizione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia prevista dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, in quanto, da un canto, costituisce attuazione del principio generale fissato dall'art. 11 della stessa legge, il quale consente che i comprensori alpini siano oggetto di una regolamentazione specifica da parte delle Regioni, e, dall'altro, valorizza la necessità di una conoscenza specifica di tali territori e delle tradizioni e consuetudini locali, allo scopo di proteggere la fauna e di disciplinare l'attività venatoria, ferma la verifica, nella fase applicativa, dell'idoneità delle associazioni regionali ad esprimere democraticamente l'indirizzo dei cacciatori iscritti ad esse. La competenza legislativa residuale spettante alle Regioni in materia di caccia deve essere esercitata rispettando i livelli di tutela garantiti dalla legislazione statale fissati dalla legge n. 157 del 1992. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2015 e n. 142 del 2013 ). La disciplina della composizione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia prevista dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 stabilisce uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con riferimento alla composizione degli organi direttivi, mirando a preservare la rappresentanza democratica delle categorie, espressione dei diversi interessi sottesi all'attività venatoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2016, n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009 ).

Massima n. 40345

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - il comma 3-bis dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, inserito dall'art. 69, comma 2, della legge reg. n. 18 del 2016, limitatamente alle parole "e del fucile". La norma impugnata dal Governo, nella parte in cui permette che il recupero della fauna abbattuta o ferita avvenga utilizzando una barca e con l'ausilio del fucile, legittima l'esercizio venatorio mediante l'utilizzo di un natante, in contrasto con lo standard di tutela fissato dall'art. 21, comma 1, lett. i), della legge n. 157 del 1992, il quale prescrive il divieto di cacciare servendosi di natanti. L'attività di recupero della fauna selvatica con l'utilizzo delle armi costituisce esercizio venatorio ed è perciò soggetta ai limiti e alle garanzie previste dalla legge statale n. 157 del 1992, la quale stabilisce un livello uniforme di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 2 del 2015 ).

Massima n. 40346

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, devono essere esaminate in linea preliminare le censure proposte dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), rispetto a quelle riferite al rispetto di vincoli comunitari (art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE).

Massima n. 40347

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 71 della legge reg. Veneto n. 18 del 2016. La norma impugnata dal Governo, in quanto introduce misure di contenimento del cormorano, si pone in contrasto con l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, il quale stabilisce che le deroghe al divieto di cacciare specie protette devono essere disposte con atto amministrativo, restando quindi precluso alla Regione il ricorso alla legge-provvedimento. Inoltre, nella parte in cui amplia l'elenco dei soggetti che possono attuare i piani di abbattimento (comma 4), la disposizione regionale viola l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, contenente un elenco tassativo delle persone abilitate al contenimento delle specie protette, la cui integrazione, da parte del legislatore regionale, riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 107 del 2014 ). L'autorizzazione con legge regionale, anziché con atto amministrativo, ad abbattere specie protette impedisce al Presidente del Consiglio dei ministri di esercitare il potere di annullamento di tali provvedimenti, attribuitogli dalla norma statale per garantire una uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 250 del 2008 ).

Massima n. 40348

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 71 della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, deve ritenersi assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 65 della legge regionale n. 18 del 2016;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18 del 2016;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 3-bis dell'art. 20 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), inserito dall'art. 69, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2016, limitatamente alle parole «e del fucile»;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 71 della legge regionale n. 18 del 2016;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2016, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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