Corte costituzionale
Sentenza n. 151/2017
Corte cost., sent. 27 giugno 2017, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/2017
- Data di deposito
- 27 giugno 2017
- Data di decisione
- 10 maggio 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 685, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 688, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 689, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 81, ultimo comma, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 41348
Il generico richiamo a "correlate norme di attuazione" di uno statuto speciale (in specie, della Regione siciliana) non è idoneo a integrare il relativo parametro.
Massima n. 41349
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la cosiddetta clausola di salvaguardia, di cui al comma 992 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, non esclude i vizi di costituzionalità allorché detta clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. ( Precedente citato: sentenza n. 40 del 2016 ).
Massima n. 41350
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 685, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Siciliana - in riferimento all'art. 43 dello statuto speciale - nella parte in cui, nell'assegnare alla medesima Regione l'importo di 900 milioni di euro per l'anno 2016 nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto speciale alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, non prevede in modo espresso che il disposto adeguamento debba essere effettuato secondo la procedura paritaria prescritta dall'evocato art. 43 dello statuto. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo su cui è basato il ricorso regionale, la mancanza di un esplicito richiamo della norma statutaria non può essere in alcun modo intesa come volontà di fare eccezione ad una disciplina di rango costituzionale, qual è lo statuto siciliano per effetto della legge costituzionale n. 2 del 1948.
Massima n. 41351
È dichiarata inammissibile - per carenza di interesse - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 688, della legge n. 208 del 2015, promossa in via ipotetica dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale, e agli artt. 97, primo comma, 81, ultimo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., nonché in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La disposizione impugnata - che dispone il versamento al bilancio dello Stato, da parte di ciascuna Regione, della somma complessiva, come ripartita, di 6,6 milioni di euro per il 2016, di 9,8 milioni di euro per il 2017, di 12,1 milioni di euro per il 2018 e di 14,2 milioni di euro a decorrere dal 2019 - evidentemente non è riferibile alle Regioni ad autonomia differenziata, quale è la Regione siciliana.
Massima n. 41352
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla ridondanza e sulle ragioni di censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 689, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Siciliana - in riferimento agli artt. 97, primo comma, 81, ultimo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost. e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - in quanto stabilisce il recupero all'erario, attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, degli importi di 9,9 milioni di euro per il 2016; di 14,8 milioni di euro per il 2017; di 18,2 milioni di euro per il 2018; e di 21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. La prospettata lesione dell'art. 97, primo comma, Cost. (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni) è priva di ogni considerazione che ne dimostri la possibile ridondanza su una specifica competenza regionale. Quanto alla censura di violazione dell'art. 81, ultimo comma, Cost., la lesione dell'autonomia finanziaria e la compromissione delle funzioni regionali non sono argomentate né tantomeno provate dalla ricorrente, e tale carenza non è colmata dal riferimento alla relazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto, in cui si rappresenta solo lo sviluppo dell'indebitamento regionale. Lo stesso dicasi per la censura di violazione dell'art. 119, primo e sesto comma, Cost. - principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni - in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, peraltro prospettata senza indicare le ragioni per le quali il parametro costituzionale garantirebbe una maggiore autonomia e sarebbe, perciò, applicabile in luogo di quelli statutari. ( Precedente citato: sentenza n. 127 del 2016; sentenza n. 250 del 2007 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, e le Regioni stesse abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della violazione dei parametri in questione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di indicare la specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, grava sulla Regione ricorrente l'onere di dimostrare, anche attraverso dati quantitativi, l'incidenza delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2015, n. 26 del 2014 e n. 23 del 2014 ).
Massima n. 41353
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 689, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Siciliana - in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - in quanto stabilisce il recupero all'erario, attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, degli importi di 9,9 milioni di euro per il 2016; di 14,8 milioni di euro per il 2017; di 18,2 milioni di euro per il 2018; e di 21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. La previsione dell'accantonamento di quote del gettito tributario destinato alla Regione Siciliana è in sé legittima, poiché - mentre attraverso la riserva lo Stato sottrae definitivamente all'ente territoriale una quota di compartecipazione ai tributi erariali che ad esso sarebbe spettata, e se ne appropria a tutti gli effetti allo scopo di soddisfare specifiche finalità - al contrario, per mezzo dell'accantonamento le poste attive che spettano alla Regione, in forza degli statuti e della normativa di attuazione, permangono nella titolarità della stessa, ma sono temporaneamente sottratte alla sua disponibilità. Nel caso di specie, le somme oggetto dell'accantonamento attengono agli interessi passivi sul contributo di 900 milioni di euro destinato alla Regione dal comma 685 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Una volta ritenuta la legittimità della pretesa dello Stato, l'istituto dell'accantonamento costituisce il mezzo procedurale per anticipare l'adempimento in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, mezzo che non presenta i profili di illegittimità costituzionale lamentati, né in via generale, né in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale. Quanto alla durata dell'accantonamento dopo il 2019, essa non può ritenersi indeterminata, poiché la natura stessa del debito comporta un termine implicito, collegato alla scadenza dei titoli emessi per la provvista finanziaria della somma di 900 milioni di euro anticipata alla Regione. ( Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2016, n. 127 del 2016, n. 82 del 2015 e n. 77 del 2015 ). Di regola, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2017 e n. 82 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservate a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 688, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e agli artt. 97, primo comma, 81, ultimo comma, 119, primo e sesto comma, della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 689, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 81, ultimo comma, 119, primo e sesto comma, Cost., anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 685, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 689, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, e all'art. 2, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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