Corte costituzionale
Sentenza n. 15/2017
Corte cost., sent. 24 gennaio 2017, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/2017
- Data di deposito
- 24 gennaio 2017
- Data di decisione
- 8 novembre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 20, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
Parametri
Massime
Massima n. 39353
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost. - l'art. 2, comma 20, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nella parte in cui prevede che all'esito del processo di cui al primo periodo del medesimo comma 20, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia, conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. La norma censurata dal Tribunale di Roma (sez. lavoro), mentre dispone la cessazione automatica dei suddetti incarichi dirigenziali in esito ad un processo di riorganizzazione finalizzato a ridurre del 20% le dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente, dopo il 1° novembre 2012, il conferimento di nuovi incarichi in sostituzione di quelli cessati, sicché non appare coerentemente ed effettivamente diretta a conseguire una riduzione dell'organico, né è giustificata da esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e di risparmio della spesa pubblica, risultando invece assimilabile a un meccanismo di decadenza automatica per finalità di spoils system, che incide negativamente sul buon andamento dell'amministrazione e lede al contempo, in modo irragionevole, la tutela dell'affidamento degli interessati sulla durata dell'incarico dirigenziale e del connesso rapporto di lavoro a tempo determinato. I meccanismi di decadenza automatica dagli incarichi dirigenziali per cause estranee alle vicende del rapporto d'ufficio e ai risultati conseguiti - sovente disposti in relazione a cambiamenti degli organi di indirizzo politico nazionali o regionali (c.d. spoils system) - sono compatibili con l'art. 97 Cost. esclusivamente ove riferiti ad addetti ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo o a figure apicali, quali quelle contemplate dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, risultando in tal caso funzionali allo stesso miglior andamento dell'attività amministrativa. Non sono invece compatibili con l'art. 97 Cost. i meccanismi di decadenza automatica, o meramente discrezionale, per il rimanente personale dirigenziale, tra cui i dirigenti provenienti da altre amministrazioni (comma 5-bis del citato art. 19) e i dirigenti non già in possesso di qualifica dirigenziale assunti con contratto a termine (comma 6 del medesimo articolo), per i quali ultimi la risoluzione ante tempus dei contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato. ( Precedenti citati: sentenze n. 304 del 2010 e n. 34 del 2010; sentenze n. 228 del 2011, n. 124 del 2011, n. 224 del 2010, n. 104 del 2007 e n. 103 del 2007; sentenze n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008, relative agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 ). Una cessazione automatica, ex lege generalizzata, di incarichi dirigenziali, viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento; l'esistenza di una preventiva fase valutativa risulta essenziale anche per assicurare il rispetto dei principi del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che ne consenta comunque un controllo giurisdizionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che all'esito del processo di cui al primo periodo del medesimo comma 20, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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