Corte costituzionale
Sentenza n. 123/2017
Corte cost., sent. 26 maggio 2017, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/2017
- Data di deposito
- 26 maggio 2017
- Data di decisione
- 7 marzo 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 106, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 395, codice di procedura civile
- art. 396, codice di procedura civile
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 46, § 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 40467
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., censurati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza [in specie, passata in giudicato] quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rimettente non spiega le ragioni dell'asserito contrasto con gli evocati parametri costituzionali, omettendo di esaminarli e limitandosi ad affermare in termini generici l'equivalenza tra la garanzia da essi apprestata e quella offerta dal sistema convenzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 133 del 2016; ordinanze n. 93 del 2016, n. 261 del 2012, n. 181 del 2012, n. 174 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 126 del 2011 ).
Massima n. 40468
Non appare assolutamente priva di fondamento - e per ciò non è sindacabile dalla Corte costituzionale - la valutazione del rimettente che, in punto di rilevanza, afferma di dover fare applicazione dei censurati artt. 106 cod. proc. amm. e 395 e 396 cod. proc. civ., per decidere, in sede rescindente, sull'ammissibilità della domanda di revocazione proposta per contrasto della sentenza amministrativa passata in giudicato con una sopravvenuta sentenza definitiva della Corte EDU. La soluzione della questione di costituzionalità influisce concretamente sulla verifica preliminare di ammissibilità che il rimettente è chiamato a operare circa la riconducibilità del caso di specie ad uno dei motivi revocatori previsti dalla legge, mentre non incidono su tale valutazione - e dunque non mettono in discussione la rilevanza - gli aspetti che attengono alla successiva ed eventuale fase rescissoria (quali, in specie, la legittimità costituzionale del termine decadenziale di cui all'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 e la prescrizione dei diritti previdenziali azionati in giudizio). ( Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2016, n. 294 del 2011 e n. 151 del 2009; ordinanza n. 147 del 2015, sulla "non implausibilità" come limite al controllo della Corte sulla rilevanza ). Il giudizio sulla rilevanza della questione incidentale è riservato al giudice rimettente, sì che l'intervento della Corte costituzionale deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. In altre parole, nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016, n. 71 del 2015, n. 91 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010 ).
Massima n. 40469
La circostanza che la sentenza della Corte EDU di accertamento della violazione di diritti convenzionali, non abbia affermato l'obbligo di riapertura del processo interno, quale forma dovuta di restitutio in integrum in favore dell'interessato, non incide sulla rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., poiché nel giudizio a quo - proposto per la revocazione del giudicato contrastante con la sopravvenuta pronuncia sovranazionale - la parte ricorrente assume che il diritto a uno specifico rimedio processuale interno discenda, di per sé, dall'art. 46, par. 1, della CEDU, e lo stabilire se tale diritto sussista o meno pone un problema di interpretazione della norma convenzionale interposta, problema che, nella specie, coinvolge il merito della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 193 del 2016 ).
Massima n. 40470
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm., e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., censurati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza [in specie, passata in giudicato] quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nelle materie diverse da quella penale, dalla giurisprudenza convenzionale non emerge, allo stato, l'esistenza di un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo su richiesta dei soggetti che hanno adito vittoriosamente la Corte EDU, allorquando ciò sia necessario per conformarsi alla sentenza definitiva di quest'ultima. Infatti, per i processi diversi da quelli penali e, in particolare, per quelli amministrativi, la Corte di Strasburgo si è limitata a incoraggiare l'introduzione della predetta misura, rimettendo, tuttavia, la relativa decisione agli Stati contraenti, e ciò in considerazione dell'esigenza - che differenzia i processi civili e amministrativi da quelli penali (oltre al fatto che nei primi non è gioco la libertà personale) - di tutelare i soggetti, diversi dal ricorrente a Strasburgo e dallo Stato, che, pur avendo preso parte al giudizio interno, non sono parti necessarie del giudizio convenzionale, e di rispettare nei loro confronti la certezza del diritto garantita dalla res iudicata. La delicata ponderazione, alla luce dell'art. 24 Cost., fra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa dei terzi - necessaria nel nostro ordinamento per consentire la riapertura del processo non penale, con il conseguente travolgimento del giudicato interno - spetta in via prioritaria al legislatore, la cui opera sarebbe certamente resa più agevole da una sistematica apertura del processo convenzionale ai terzi, per mutamento delle fonti convenzionali o in forza di una loro interpretazione adeguatrice da parte della stessa Corte EDU. ( Precedenti citato: sentenza n. 113 del 2011 che, riconoscendo l'esistenza dell'obbligo convenzionale di riapertura del processo penale su richiesta dei soggetti vittoriosi a Strasburgo, ha conseguentemente introdotto nell'art. 630 cod. proc. pen. una specifica ipotesi di revisione della sentenza passata in giudicato ). L'obbligo di riapertura del processo, posto dall'art. 46, par. 1, CEDU, nel significato attribuitogli dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello oggetto della pronuncia di quest'ultima, nei quali per l'ordinamento interno si è formato il giudicato, esistendo una radicale differenza tra coloro che, esauriti i ricorsi interni, si sono rivolti al sistema di giustizia della CEDU e coloro che, pur versando nella medesima situazione sostanziale, non si sono avvalsi di tale facoltà, con la conseguenza che la loro vicenda processuale, ormai definita con la formazione del giudicato, non è più suscettibile del rimedio convenzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del d.lgs. n. 104 del 2010, e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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