Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2017
Corte cost., sent. 22 maggio 2017, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2017
- Data di deposito
- 22 maggio 2017
- Data di decisione
- 12 aprile 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 4, codice penale
- legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 40168
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dalla legge n. 251 del 2005, censurato dal GUP del Tribunale di Cagliari, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della diminuente della seminfermità di mente prevista dall'art. 89 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Nel denunciare i limiti imposti dalla norma censurata al bilanciamento del vizio parziale di mente con la recidiva reiterata, il rimettente assume che il disturbo della personalità sia all'origine di una ridotta colpevolezza dell'imputato, ma omette di valutare - com'era necessario ai fini della rilevanza - se la diminuita colpevolezza incida, innanzi tutto, sull'esistenza della recidiva, il cui riconoscimento non può fondarsi esclusivamente sulla maggiore pericolosità dell'imputato, desunta dai precedenti reati commessi, ma esige che sia valutata anche la sua maggiore colpevolezza, intesa come rimproverabilità soggettiva per l'atteggiamento antidoveroso della volontà.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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