Corte costituzionale
Ordinanza n. 97/2017
Corte cost., ord. 4 maggio 2017, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 97/2017
- Data di deposito
- 4 maggio 2017
- Data di decisione
- 12 aprile 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 10, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 2, comma 3, bis, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- legge n. 80 del 14 maggio 2005
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 39648
È dichiarata manifestamente inammissibile - per richiesta di improprio avallo interpretativo, omessa ricerca di interpretazione costituzionalmente conforme e prospettazione in termini alternativi dell'intervento additivo auspicato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 80 del 2005, censurato dal Tribunale di Crotone - in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU) - nelle parti in cui non prevede che la domanda riconvenzionale eventualmente rassegnata dal coniuge convenuto nella memoria difensiva ex art. 4, comma 5, della legge sul divorzio debba ritenersi tempestivamente proposta anche nella successiva fase contenziosa avanti al giudice istruttore, e che la memoria integrativa del coniuge ricorrente, avente il contenuto dell'art. 163 cod. proc. civ., debba intendersi ai fini della costituzione in giudizio davanti al g.i. ai sensi dell'art. 165 cod. proc. civ. Secondo l'interpretazione enunciata dalla Cassazione, ormai consolidata in termini di diritto vivente, il coniuge resistente nel giudizio di separazione o divorzio, che compaia assistito da difensore nella fase presidenziale depositando uno scritto difensivo con il quale formuli anche domande riconvenzionali, deve considerarsi costituito in giudizio sin da tale momento e le domande riconvenzionali debbono considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte, senza che ne occorra la riproposizione nella successiva fase innanzi al giudice istruttore. Nel discostarsi da tale orientamento, reputandolo non coerente con la natura attualmente bifasica del procedimento divorzile, il giudice a quo pone una questione - prima ancora che manifestamente infondata - manifestamente inammissibile sotto più profili, perché sostanzialmente chiede alla Corte costituzionale un avallo interpretativo, con utilizzo improprio dell'incidente di costituzionalità; omette di verificare la possibilità di una interpretazione della norma censurata costituzionalmente conforme (individuabile nell'esegesi giurisprudenziale da cui si discosta); e auspica (per conseguire il medesimo risultato, di pari tutela difensiva del coniuge convenuto, conseguibile, e già conseguito, in via interpretativa) un intervento additivo prospettato in termini di irrisolta alternatività. ( Precedenti citati: ordinanze n. 87 del 2016 e n. 33 del 2016, sulla inammissibilità di questioni volte ad ottenere un improprio avallo interpretativo; sentenza n. 22 del 2016, ordinanze n. 4 del 2016 e n. 46 del 2016, sulla inammissibilità di richieste di interventi additivi prospettati in termini alternativi ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - dal giudice monocratico del Tribunale ordinario di Crotone, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze