Corte costituzionale
Ordinanza n. 71/2017
Corte cost., ord. 7 aprile 2017, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 71/2017
- Data di deposito
- 7 aprile 2017
- Data di decisione
- 8 marzo 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946
Parametri
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, § 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 39403
È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, censurato dal Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU), nella parte in cui prevede che della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (organo di giurisdizione speciale professionale) facciano parte, tra gli altri, un dirigente amministrativo ed un dirigente di seconda fascia del Ministero della salute designati dalla medesima amministrazione. La normativa censurata dal rimettente è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva, poiché - successivamente all'ordinanza di rimessione - la sentenza n. 215 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 17, nelle parti in cui faceva riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale. ( Precedenti specifici citati: sentenza n. 215 del 2016, di accoglimento di analoga questione; ordinanze n. 208 del 2016, n. 54 del 2016, n. 226 del 2015 e n. 173 del 2015, sulla inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), in riferimento agli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nelle parti relative alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale, sollevata dal Tribunale ordinario di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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