Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/2017

Corte cost., ord. 7 aprile 2017, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
71/2017
Data di deposito
7 aprile 2017
Data di decisione
8 marzo 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946

Parametri

Massime

Massima n. 39403

È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, censurato dal Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU), nella parte in cui prevede che della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (organo di giurisdizione speciale professionale) facciano parte, tra gli altri, un dirigente amministrativo ed un dirigente di seconda fascia del Ministero della salute designati dalla medesima amministrazione. La normativa censurata dal rimettente è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva, poiché - successivamente all'ordinanza di rimessione - la sentenza n. 215 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 17, nelle parti in cui faceva riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale. ( Precedenti specifici citati: sentenza n. 215 del 2016, di accoglimento di analoga questione; ordinanze n. 208 del 2016, n. 54 del 2016, n. 226 del 2015 e n. 173 del 2015, sulla inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), in riferimento agli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nelle parti relative alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale, sollevata dal Tribunale ordinario di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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