Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/2017

Corte cost., ord. 10 marzo 2017, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
55/2017
Data di deposito
10 marzo 2017
Data di decisione
11 gennaio 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 11, decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011
  • legge n. 14 del 24 febbraio 2012
  • art. 12, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • legge n. 135 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 39404

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, con conseguente compromissione dell' iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, dell'art. 11 del d.l. n. 216 del 2011 e dell'art. 12 del d.l. n. 95 del 2012 (come rispettivamente convertiti dalle leggi n. 111 del 2011, n. 14 del 2012 e n. 135 del 2012), censurati dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui hanno disposto il trasferimento, senza previo superamento di un pubblico concorso, del personale dipendente di ANAS spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ordinanza di rimessione, omettendo di valutare se ANAS spa - nonostante l'adottata formula organizzativa - debba tuttora considerarsi "pubblica amministrazione" (come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalle sezioni unite della Cassazione), non motiva in punto di applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che assoggetta alla disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. - con conseguente passaggio automatico di personale, senza necessità di pubblico concorso - le vicende relative al trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni o enti pubblici (o loro aziende o strutture) ad altri soggetti, pubblici o privati. ( Precedente specifico citato: ordinanza n. 209 del 2015, dichiarativa della manifesta inammissibilità, per gli stessi motivi, di precedenti analoghe questioni. Precedenti citati: sentenza n. 60 del 2015, ordinanze n. 115 del 2015 e n. 90 del 2015, sulla inammissibilità per incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento; sentenza n. 18 del 2015, sulla inammissibilità per compromissione dell'iter logico argomentativo posto a fondamento della censura ). La valutazione sull'applicabilità, alla fattispecie sottoposta al giudice rimettente, della norma censurata risulta logicamente pregiudiziale rispetto a qualunque motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale.

Massima n. 39405

Lo ius superveniens recato dal sopravvenuto d.lgs. n. 175 del 2016 - non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame - non influisce sulla ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, dell'art. 11 del d.l. n. 216 del 2011 e dell'art. 12 del d.l. n. 95 del 2012 (rispettivamente convertiti, con modificazioni, dalle leggi n. 111 del 2011, n. 14 del 2012 e n. 135 del 2012), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dalla Corte d'appello di Roma.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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