Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/2017

Corte cost., ord. 10 marzo 2017, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
54/2017
Data di deposito
10 marzo 2017
Data di decisione
11 gennaio 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:54

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39399

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancato tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis "e seguenti" cod. proc. pen. L'eccezione è argomentata dall'Avvocatura dello Stato facendo riferimento alle medesime ragioni che dovrebbero determinare il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale e che vanno perciò considerate come attinenti al merito.

Massima n. 39400

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per indeterminatezza dell'oggetto e difetto di motivazione delle ragioni di censura - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464- bis "e seguenti" cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Prato in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. Le norme censurate, in quanto indicate con l'espressione "e seguenti", risultano indeterminate; né sono espresse le ragioni della loro denunciata illegittimità costituzionale, dal momento che, pur facendosi riferimento nell'ordinanza di rimessione agli "artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.", le questioni sono specificate e motivate solo in rapporto all'art. 168-bis cod. pen.

Massima n. 39401

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis cod. pen., censurato dal Tribunale di Prato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, consentendo la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato per numerosi reati diversi tra loro per tipo e trattamento sanzionatorio, non sarebbe idoneo ad impedire che casi diversi ricevano identico trattamento. Contrariamente alla tesi del rimettente, il trattamento dell'imputato nei diversi casi oggetto del procedimento speciale in questione risulta necessariamente diverso, poiché la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento, con l'affidamento al giudice di un giudizio sull'idoneità del programma, da svolgersi in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (richiamati dall'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.), in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce un istituto che ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. ( Precedente citato: sentenza n. 240 del 2015 ).

Massima n. 39402

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis cod. pen., censurato dal Tribunale di Prato - in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost. - in quanto, nel disciplinare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, non indica la durata massima del lavoro di pubblica utilità, né i parametri per determinarla e il soggetto competente alla determinazione. Benché non espressamente indicata, la durata massima del lavoro di pubblica utilità risulta fissata indirettamente dall'art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., poiché il lavoro di pubblica utilità non può eccedere la durata (non superiore a due anni o a un anno, rispettivamente a seconda che si proceda per reati per i quali sia prevista una pena detentiva o solo una pena pecuniaria) della sospensione del procedimento, alla cessazione della quale deve terminare. Quanto alla asserita mancanza di parametri per determinare in concreto la durata del lavoro di pubblica utilità, il giudice deve tenere conto dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e delle caratteristiche dell'attività lavorativa. Oltre che priva di fondamento - dal momento che il diritto di difesa non è in alcun modo pregiudicato - la censura riferita all'art. 24 Cost. è anche non pertinente, perché l'eventuale indeterminatezza normativa del trattamento, in cui consiste il programma di messa alla prova, attiene al profilo sostanziale e non a quello processuale dell'istituto in esame. Né sussiste la prospettata violazione della finalità rieducativa della pena, essendo ben determinati, sia la durata massima della sospensione del procedimento, e correlativamente del trattamento di messa alla prova, sia i criteri da seguire per stabilire la durata concreta del trattamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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