Corte costituzionale
Ordinanza n. 38/2017
Corte cost., ord. 15 febbraio 2017, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 38/2017
- Data di deposito
- 15 febbraio 2017
- Data di decisione
- 11 gennaio 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:38
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39555
È dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis , comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alla sostituzione di esso ad opera dell'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano - in riferimento all'art. 24 Cost. - in quanto sanzionava l'omessa presentazione del previo reclamo tributario con l'inammissibilità del ricorso al giudice, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza n. 98 del 2014, accogliendo analoghe questioni, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, sicché la questione risulta ormai priva di oggetto. ( Precedenti citati: sentenza n. 98 del 2014; ordinanza n. 208 del 2016 ).
Massima n. 39556
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - consentendo ai contribuenti di costituirsi in giudizio, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo - precluderebbe durante tale fase la possibilità di chiedere al giudice tributario la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Il rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, in quanto - avendo il ricorrente nel giudizio a quo proposto direttamente ricorso alla Commissione tributaria provinciale, senza presentare preliminarmente il reclamo - nella specie è mancata del tutto la fase amministrativa asseritamente preclusiva del diritto alla tutela giurisdizionale cautelare. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 98 del 2014, dichiarativa dell'inammissibilità di analoghe questioni ) .
Massima n. 39557
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., in quanto, consentendo di instaurare il giudizio tributario avverso gli atti dell'Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo, determinerebbe un'eccessiva dilatazione dei tempi processuali. I ricorrenti nel giudizio a quo non hanno presentato reclamo, e non risulta che abbiano giustificato l'omissione con l'argomento che la presentazione di esso avrebbe comportato una durata del processo non ragionevole. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 98 del 2014, dichiarativa dell'inammissibilità di analoghe questioni ) .
Massima n. 39558
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano - in riferimento all'art. 3 Cost. (per violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza) - nella parte in cui prevede l'obbligo, per chi intende proporre ricorso avverso atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro, di presentare preliminarmente reclamo. La scelta di limitare a tali controversie l'obbligatorietà del previo reclamo è frutto di un corretto esercizio della discrezionalità del legislatore, il quale ha perseguito l'interesse generale alla deflazione del contenzioso tributario in modo ragionevole, prevedendo il rinvio dell'accesso al giudice con riguardo alle liti (quelle nei confronti dell'Agenzia delle entrate) che notoriamente rappresentano il numero più consistente delle controversie tributarie e, nel contempo, a quelle di esse che comportano le minori conseguenze finanziarie sia per la parte privata che per quella pubblica. Né la congruità della scelta legislativa rispetto alla ratio dell'intervento è infirmata dalla presenza di "altri preventivi istituti deflattivi", poiché il reclamo e la mediazione tributari, col favorire la definizione delle suddette controversie in una fase pregiurisdizionale, tendono a soddisfare l'interesse generale sotto un duplice aspetto: da un lato, assicurando un soddisfacimento delle situazioni sostanziali più pronto e meno dispendioso (rispetto alla durata e ai costi della procedura giurisdizionale), con vantaggio sia per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria; dall'altro, riducendo il numero dei processi di cui sono investite le commissioni tributarie e, conseguentemente, assicurando il contenimento dei tempi ed un più attento esame di quelli residui. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 98 del 2014 ). È consentito al legislatore di imporre l'adempimento di oneri - in particolare, il previo esperimento di un rimedio amministrativo - che, condizionando la proponibilità dell'azione [giurisdizionale], ne comportino il differimento, purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia. ( Precedente citato: sentenza n. 98 del 2014 ).
Massima n. 39559
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano - in riferimento all'art. 111 Cost. (in relazione al principio di terzietà del giudice) - nella parte in cui non prevede che, nelle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro, la mediazione sia svolta da un terzo [estraneo alle parti coinvolte]. In primo luogo, non è conferente il richiamo alla direttiva n. 2008/52/CE, che si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, con espressa esclusione, tra le altre, proprio della materia fiscale. Più in generale, la mediazione tributaria, introdotta dalla norma censurata, costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull'intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l'ausilio di terzi), che agiscono quindi su un piano di parità; deve escludersi che un tale procedimento conciliativo - non riconducibile alla mediazione (propriamente intesa); preprocessuale e rimesso, per il suo esito positivo, anche al consenso del contribuente - possa violare il suo diritto di difesa o il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto al giudice naturale precostituito per legge. ( Precedente citato: sentenza n. 98 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui precluderebbe ai contribuenti la tutela cautelare giurisdizionale durante la procedura amministrativa introdotta con il reclamo, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede l'obbligo, per chi intende proporre ricorso avverso atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, di presentare preliminarmente reclamo, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede che la mediazione sia svolta da un terzo, sollevata, in riferimento all'art. 111 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze