Corte costituzionale
Ordinanza n. 34/2017
Corte cost., ord. 9 febbraio 2017, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 34/2017
- Data di deposito
- 9 febbraio 2017
- Data di decisione
- 11 gennaio 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
- legge n. 49 del 21 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 39439
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal GUP presso il Tribunale di Viterbo - dell'art. 4- bis del d.l. n. 272 del 2005, introdotto dalla legge di conversione n. 49 del 2006, che modifica l'art. 73 del t.u. degli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), unificando il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le "droghe leggere" e le "droghe pesanti". Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 32 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, di accoglimento di analoghe questioni; ordinanze n. 271 del 2016, n. 181 del 2016, n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).
Massima n. 39440
La manifesta inammissibilità, per sopravvenuta carenza di oggetto, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.l. n. 272 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 49 del 2006, è dichiarata a prescindere da ogni considerazione sulla carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione (che si limita a dichiarare la questione non manifestamente infondata, "recependo in toto" la motivazione del provvedimento di altro giudice, allegato all'ordinanza).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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