Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/2017

Corte cost., ord. 18 dicembre 2017, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
273/2017
Data di deposito
18 dicembre 2017
Data di decisione
6 dicembre 2017
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:273

Parametri

Massime

Massima n. 39718

È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che impone agli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, la trasmissione per via gerarchica delle "notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale". Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, deve riconoscersi la legittimazione del Procuratore della Repubblica ricorrente a sollevare conflitto e quella del Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ad esserne parte; sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta, oltre alla violazione dell'art. 76 Cost., la lesione, da parte del Governo, delle proprie attribuzioni costituzionali inerenti la diretta disponibilità della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.) e l'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), a causa dell'approvazione dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che determinerebbe la parziale abrogazione del segreto investigativo. Quanto all'idoneità dell'atto legislativo impugnato a determinare conflitto (impregiudicata ogni successiva diversa valutazione) non emerge prima facie l'effettiva configurabilità di un giudizio nell'ambito del quale possa essere sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale del citato d.lgs. Per costante giurisprudenza costituzionale deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero, e in particolare al Procuratore della Repubblica (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2006), in quanto titolare delle attività d'indagine (art. 109 Cost.) finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.). (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2013, n. 88 del 2012, n. 87 del 2012 e n. 420 del 1995; ordinanza n. 521 del 2000). Sussiste la legittimazione del Governo a resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto un decreto legislativo, posto che l'atto asseritamente lesivo è imputabile al Governo nella sua interezza. (Precedenti citati: ordinanze n. 23 del 2000 e n. 323 del 1999; n. 16 del 2013, in relazione a decreto-legge). Un atto avente natura legislativa è idoneo a determinare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato tutte le volte in cui dalla norma primaria derivino in via diretta lesioni dell'ordine costituzionale delle competenze, salvo che sia configurabile un giudizio nel quale la norma primaria risulti applicabile e quindi possa essere su di essa sollevata, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2005 e n. 221 del 2002; ordinanze n. 17 del 2013, n. 16 del 2013 e n. 343 del 2003).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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