Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/2017

Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
25/2017
Data di deposito
26 gennaio 2017
Data di decisione
11 gennaio 2017
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:25

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39219

È ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto, perchè rivaluti, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, il quale, nel disciplinare la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, stabilisce che «in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti». L'art. 6 del sopravvenuto d.l. n. 193 del 2016 (convertito dalla legge n. 225 del 2016) ha previsto che, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi espressamente indicati, e che per le sanzioni amministrative irrogate, come nella specie, per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui al denunciato art. 27, sesto comma. Tale normativa incide sulla quantificazione degli interessi dovuti con modalità tali da influire sul contenuto delle censure proposte e, conseguentemente, rende ineludibile il riesame delle stesse da parte del rimettente ( Precedente citato: ordinanza n. 115 del 2016 ) .

Massima n. 39220

Nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., la restituzione degli atti al rimettente a seguito di ius superveniens si impone prima di ogni altra valutazione, anche in ordine alla modalità di formulazione delle censure.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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