Corte costituzionale
Ordinanza n. 25/2017
Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 25/2017
- Data di deposito
- 26 gennaio 2017
- Data di decisione
- 11 gennaio 2017
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:25
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39219
È ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto, perchè rivaluti, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, il quale, nel disciplinare la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, stabilisce che «in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti». L'art. 6 del sopravvenuto d.l. n. 193 del 2016 (convertito dalla legge n. 225 del 2016) ha previsto che, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi espressamente indicati, e che per le sanzioni amministrative irrogate, come nella specie, per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui al denunciato art. 27, sesto comma. Tale normativa incide sulla quantificazione degli interessi dovuti con modalità tali da influire sul contenuto delle censure proposte e, conseguentemente, rende ineludibile il riesame delle stesse da parte del rimettente ( Precedente citato: ordinanza n. 115 del 2016 ) .
Massima n. 39220
Nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., la restituzione degli atti al rimettente a seguito di ius superveniens si impone prima di ogni altra valutazione, anche in ordine alla modalità di formulazione delle censure.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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