Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/2017

Corte cost., ord. 24 novembre 2017, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
243/2017
Data di deposito
24 novembre 2017
Data di decisione
24 ottobre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 86, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
  • art. 6, comma 10, decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 40186

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 e 6, comma 10, del d.lgs. n. 68 del 2011, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso - in riferimento all'art. 53 Cost. - in quanto l'incremento automatico annuale di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispettivamente previsto e confermato dalle disposizioni censurate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sarebbe privo di collegamento con la capacità contributiva dei cittadini. La normativa censurata interviene sulla disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF esclusivamente sotto il profilo dell'aliquota, rimesso all'ampia discrezionalità del legislatore, senza superare il limite della non arbitrarietà o irrazionalità delle relative scelte, atteso che l'incremento annuale, riferito a una fonte di gettito destinato alla Regione, si colloca nel contesto di una "complessa procedura" e di un'ampia serie di misure, le quali dipendono da una situazione oggettiva di rilevante e perdurante disavanzo nel principale comparto di spesa regionale e mirano a risanare la gestione del servizio per assicurare, contemporaneamente, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica e, in ultima analisi, per garantire i livelli essenziali di assistenza, non essendo invece condivisibile il rilievo secondo cui il disavanzo dipende esclusivamente da condotte dolose o colpose imputabili ai responsabili del servizio sanitario. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012, n. 111 del 1997 e ordinanze n. 23 del 2005, n. 449 del 1998 e n. 352 del 1995, sulla discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'entità dell'onere tributario; sentenze n. 192 del 2017, n. 190 del 2017, n. 106 del 2017, n. 14 del 2017, n. 266 del 2016, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 85 del 2014, n. 219 del 2013 e n. 51 del 2013, sulla disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari ).

Massima n. 40187

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per plurime ragioni - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 e 6, comma 10, del d.lgs. n. 68 del 2011, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso - in riferimento agli artt. 97 e 24 Cost. - in quanto l'incremento automatico annuale di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispettivamente previsto e confermato dalle disposizioni censurate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sarebbe correlato a un parametro del tutto discrezionale, rimesso alla valutazione di organi tecnici, senza possibilità di contraddittorio per il contribuente né garanzie di motivazione e di imparzialità della pubblica amministrazione. Il rimettente ricostruisce in modo lacunoso il quadro normativo, trascurando di identificare compiutamente le fonti della disciplina degli organi preposti a verificare l'attuazione dei piani di rientro, delle procedure a tal fine applicabili e del regime giuridico dei relativi atti, con il risultato di rivolgere le censure verso norme che non riguardano tali profili organizzativi e procedimentali, e di formulare un petitum incongruente rispetto alle argomentazioni sviluppate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 88 del 2017, n. 55 del 2017, n. 11 del 2017, n. 247 del 2016, n. 136 del 2016 e n. 33 del 2016, sull'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento; sentenze n. 35 del 2017 e n. 140 del 2016, e ordinanze n. 182 del 2016 e n. 153 del 2016, sulla c.d. aberratio ictus; sentenze n. 32 del 2016, n. 247 del 2015, n. 210 del 2015 e ordinanza n. 47 del 2016, sull'incongruenza del petitum ) .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e dell'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 6, comma 10, del decreto legislativo n. 68 del 2011, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso in riferimento agli artt. 97 e 24 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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