Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/2017

Corte cost., ord. 10 novembre 2017, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
238/2017
Data di deposito
10 novembre 2017
Data di decisione
25 ottobre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:238

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39576

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, censurato - dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3, 42 e 136 Cost., e dal Tribunale di Milano in relazione all'art. 136 Cost. - in quanto replicherebbe il c.d. "contratto catastale", introdotto dall'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 e prorogato, nei suoi effetti, dall'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), l'uno e l'altro dichiarati costituzionalmente illegittimi dalle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015. Contrariamente all'erronea esegesi presupposta dai rimettenti, la norma censurata non ripristina né ridefinisce il contenuto (relativo a durata e corrispettivo) dei pregressi contratti non tempestivamente registrati, la cui convalida, ad opera delle citate disposizioni, è venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimità costituzionale; essa invece - come già affermato dalla sentenza n. 87 del 2017 - prevede una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore, in ragione della occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine. Infatti, non essendovi alcuna forma di sanatoria ex lege del rapporto di locazione, la disciplina del pagamento dell'importo annuo (pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) non può che collegarsi alla pregressa illegittima detenzione del bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti, ed essere dunque propriamente attinente al profilo dell'arricchimento indebito del conduttore, cui è coerente il pagamento di un'indennità di occupazione e non di un canone di locazione. La selezione dei destinatari della norma - riferita ai conduttori che, fino al 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza caducatoria n. 169 del 2015), avevano corrisposto il canone locativo nella misura fissata dall'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 - trova giustificazione nella particolare situazione di diritto, ingenerata dalla normativa poi dichiarata incostituzionale, sulla quale il conduttore aveva però riposto affidamento, essendosi conformato a quanto da essa disposto; di conseguenza, risulta non irragionevole il parziale e temporaneo pregiudizio economico che, a fini di tutela di un siffatto affidamento, possa esserne derivato al proprietario locatore. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 87 del 2017. Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 136 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo e, in relazione all'art. 136 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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