Corte costituzionale
Ordinanza n. 222/2017
Corte cost., ord. 25 ottobre 2017, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 222/2017
- Data di deposito
- 25 ottobre 2017
- Data di decisione
- 27 settembre 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:222
Norme oggetto del giudizio
- art. 137, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 9, comma 10, decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007
- art. 186, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007
- art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 186 del 12 settembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 40331
È dichiarata manifestamente inammissibile - poiché investe una disposizione inconferente - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 9, comma 10, del d.lgs. n. 169 del 2007, censurato dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall., in riferimento agli artt. 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del p.m. o dello stesso debitore. Il dubbio di costituzionalità non si riferisce alla disposizione censurata, concernente la risoluzione del concordato fallimentare, ma si incentra e ha ad oggetto esclusivamente la norma di rinvio contenuta nell'art. 186 della medesima legge fallimentare, il quale stabilisce che le disposizioni dell'art. 137 si applicano alla risoluzione del concordato preventivo "in quanto compatibili". ( Precedente citato: ordinanza n. 401 del 2001 ).
Massima n. 40332
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, censurato dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall. - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del p.m. o dello stesso debitore. L'abrogazione espressa (da parte del citato art. 17, comma 1) del potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento in caso di risoluzione del concordato preventivo è coerente conseguenza già implicita nella soppressione del potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento (realizzata dall'art. 4 del d.lgs. n. 5 del 2006 novellando l'art. 6 della legge fallimentare), la quale a sua volta risponde ad un criterio di coerenza interno al sistema processuale civile. Né la disciplina del concordato preventivo è comparabile con procedure diverse, come quelle di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (differente dal primo, tra l'altro, per presupposti soggettivi di ammissione, finalità e contenuto) e quelle di liquidazione coatta amministrativa (che pacificamente rivestono carattere di specialità ed alternatività rispetto al fallimento), dovendo perciò escludersi la prospettata lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, attesa la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto e tenuto conto, per altro verso, che gli evocati tertia comparationis neanche corrispondono ad un principio generale, rispetto al quale la normativa censurata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio, come è invece necessario ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza. ( Precedenti citati: sentenza n. 184 del 2013; sentenze n. 240 del 2003 e n. 123 del 1970; sentenza n. 132 del 2015 ). Rientra nella discrezionalità del legislatore - non avendo carattere costituzionalmente imposto - riconoscere al giudice il potere officioso di dichiarare il fallimento ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell'insolvenza del debitore, perché si attivi, al pubblico ministero, dovendo escludersi il carattere costituzionalmente imposto di una tale previsione. ( Precedenti citati: sentenza n. 240 del 2003 ). L'ordinamento processuale civile è, sia pure in linea tendenziale e non senza qualche eccezione, ispirato dal principio ne procedat judex ex officio, così da escludere che in capo all'organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale. ( Precedente citato: sentenza n. 184 del 2013 ).
Massima n. 40333
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, censurato dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall., - in riferimento agli artt. 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del p.m. o dello stesso debitore. Il rimettente si è limitato ad affermare apoditticamente la lesione dei parametri evocati, senza esplicitarne le ragioni all'esito dell'esame (del tutto mancato) della complessa ed articolata disciplina stabilita a tutela dei lavoratori e della valutazione in ordine alla rilevanza della persistente legittimazione dei creditori a proporre ricorso di fallimento. ( Precedenti citati: ordinanze n. 52 del 2015 e n. 93 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'art. 9, comma 10, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli articoli 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe;.
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, sollevata, in riferimento agli artt. 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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