Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/2017

Corte cost., ord. 25 ottobre 2017, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
221/2017
Data di deposito
25 ottobre 2017
Data di decisione
27 settembre 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:221

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39903

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, a causa del loro carattere ancipite, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 553 cod. proc. pen., censurato dal GIP del Tribunale di Tivoli - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui non impone al pubblico ministero la notificazione del decreto di citazione a giudizio entro un termine prestabilito ovvero nella parte in cui non impone, allo stesso pubblico ministero, di provvedere all'immediata trasmissione degli atti al giudice del dibattimento prima che venga curata la notificazione del decreto. Il rimettente ha prospettato le questioni in termini alternativi, senza indicare quale soluzione ritiene prioritariamente imposta dalla Costituzione, così devolvendo alla Corte costituzionale l'impropria competenza di scegliere tra esse. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 130 del 2017).

Massima n. 39904

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554 cod. proc. pen., censurato dal GIP del Tribunale di Tivoli - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui prevede [nelle more della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento] la competenza cautelare del GIP senza che ricorrano presupposti di urgenza o circostanze eccezionali.

Massima n. 39905

Affermata la manifesta inammissibilità - per prospettazione ancipite e difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 553 e 554 cod. proc. pen., rimane assorbita ogni ulteriore causa di inammissibilità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 553 e 554 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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