Corte costituzionale
Ordinanza n. 221/2017
Corte cost., ord. 25 ottobre 2017, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 221/2017
- Data di deposito
- 25 ottobre 2017
- Data di decisione
- 27 settembre 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:221
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39903
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, a causa del loro carattere ancipite, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 553 cod. proc. pen., censurato dal GIP del Tribunale di Tivoli - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui non impone al pubblico ministero la notificazione del decreto di citazione a giudizio entro un termine prestabilito ovvero nella parte in cui non impone, allo stesso pubblico ministero, di provvedere all'immediata trasmissione degli atti al giudice del dibattimento prima che venga curata la notificazione del decreto. Il rimettente ha prospettato le questioni in termini alternativi, senza indicare quale soluzione ritiene prioritariamente imposta dalla Costituzione, così devolvendo alla Corte costituzionale l'impropria competenza di scegliere tra esse. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 130 del 2017).
Massima n. 39904
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554 cod. proc. pen., censurato dal GIP del Tribunale di Tivoli - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui prevede [nelle more della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento] la competenza cautelare del GIP senza che ricorrano presupposti di urgenza o circostanze eccezionali.
Massima n. 39905
Affermata la manifesta inammissibilità - per prospettazione ancipite e difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 553 e 554 cod. proc. pen., rimane assorbita ogni ulteriore causa di inammissibilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 553 e 554 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze