Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/2017

Corte cost., ord. 7 agosto 2017, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
210/2017
Data di deposito
7 agosto 2017
Data di decisione
7 giugno 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 39995

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, censurato dal Giudice di pace di Sulmona - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui nel procedimento davanti al giudice di pace non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione successiva all'udienza di comparizione, l'imputato debba essere rimesso nei termini per la definizione del giudizio a seguito di condotte riparatorie. L'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la fattispecie concreta, riportando solo i capi di imputazione, e richiama genericamente l'eccezione di incostituzionalità formulata dal difensore dell'imputato in udienza, senza indicare le ragioni di violazione dei parametri evocati, con la conseguenza che le questioni risultano formulate in termini generici e apodittici. L'omessa o insufficiente descrizione del fatto preclude il necessario controllo in punto di rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile. (Precedenti citati: ordinanze n. 187 del 2017, n. 237 del 2016, n. 196 del 2016, n. 55 del 2016, n. 147 del 2015 e n. 16 del 2014).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sulmona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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