Corte costituzionale
Ordinanza n. 210/2017
Corte cost., ord. 7 agosto 2017, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 210/2017
- Data di deposito
- 7 agosto 2017
- Data di decisione
- 7 giugno 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 39995
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, censurato dal Giudice di pace di Sulmona - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui nel procedimento davanti al giudice di pace non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione successiva all'udienza di comparizione, l'imputato debba essere rimesso nei termini per la definizione del giudizio a seguito di condotte riparatorie. L'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la fattispecie concreta, riportando solo i capi di imputazione, e richiama genericamente l'eccezione di incostituzionalità formulata dal difensore dell'imputato in udienza, senza indicare le ragioni di violazione dei parametri evocati, con la conseguenza che le questioni risultano formulate in termini generici e apodittici. L'omessa o insufficiente descrizione del fatto preclude il necessario controllo in punto di rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile. (Precedenti citati: ordinanze n. 187 del 2017, n. 237 del 2016, n. 196 del 2016, n. 55 del 2016, n. 147 del 2015 e n. 16 del 2014).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sulmona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze