Corte costituzionale
Ordinanza n. 2/2017
Corte cost., ord. 5 gennaio 2017, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 2/2017
- Data di deposito
- 5 gennaio 2017
- Data di decisione
- 7 dicembre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:2
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 15, patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966
- art. 49, carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza
Massime
Massima n. 39209
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, censurato dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 7 della CEDU, 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva più favorevole. Il giudizio a quo verte su una violazione amministrativa (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di trasmettere alla Direzione provinciale del lavoro una copia del contratto di lavoro a tempo parziale) prevista e sanzionata - prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 85 del d.lgs. n. 276 del 2003 - dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000. Quest'ultimo deve, però, essere disapplicato (come rilevato dalla Cassazione) per effetto della sentenza 24 aprile 2008 della Corte di Giustizia UE, che ne ha affermato l'incompatibilità con la direttiva 97/81/CE, con la conseguenza che, venendo meno l'obbligo e la sanzione di cui si controverte, deve escludersi la necessità di fare applicazione nel giudizio a quo del censurato art. 1 della legge n. 689 del 1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, dal Tribunale ordinario di Cassino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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