Corte costituzionale
Ordinanza n. 19/2017
Corte cost., ord. 24 gennaio 2017, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 19/2017
- Data di deposito
- 24 gennaio 2017
- Data di decisione
- 7 dicembre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 2, codice di procedura penale
- legge n. 67 del 28 aprile 2014
Parametri
Massime
Massima n. 39210
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla legge n. 67 del 2014, censurato dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice del dibattimento, o del giudizio abbreviato, del giudice che abbia respinto la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il rimettente si limita, infatti, a richiamare genericamente l'eccezione formulata dal difensore dell'imputato in una memoria (integrata poi in udienza) e ad evocarne i parametri, affermando di ritenere la questione «non manifestamente infondata attesi i dubbi interpretativi sollevati in sede di applicazione della norma». Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem : stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo deve rendere, infatti, esplicite le ragioni per le quali ritiene la questione non manifestamente infondata, facendole proprie, senza potersi limitare al mero rinvio a quelle evidenziate dalle parti in corso di giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2015 e n. 7 del 2014; ordinanze n. 20 del 2014 e n. 175 del 2013 )
Massima n. 39211
Accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione incidentale avente ad oggetto l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla legge n. 67 del 2014, rimane assorbita l'ulteriore eccezione inerente all'asserito difetto di rilevanza attuale del dubbio di incostituzionalità prospettato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione alla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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