Corte costituzionale
Ordinanza n. 189/2017
Corte cost., ord. 13 luglio 2017, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 189/2017
- Data di deposito
- 13 luglio 2017
- Data di decisione
- 5 luglio 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:189
Parametri
Massime
Massima n. 39638
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per mancanza di puntuale identificazione delle norme censurate e conseguente incertezza del petitum, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Campania censurando - in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., nonché ai criteri comuni di razionalità ed uniformità logico-giuridica, di diritto interno ed internazionale ed ai criteri di razionalità e ai principi generali dell'ordinamento - il "diritto nazionale" e dunque "tutte le norme" interne che, "a differenza del diritto dell'Unione europea", non prevedono alcun "obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, vieppiù a pena di nullità", nonché l'indirizzo interpretativo delle sezioni unite della Cassazione che condiziona la nullità, ove prevista, dell'accertamento tributario non preceduto da contraddittorio preventivo all'indicazione delle ragioni (non pretestuose o devianti dai canoni di correttezza e lealtà) che in esso il contribuente avrebbe fatto valere. Per entrambe le questioni manca - né è desumibile dall'ordinanza di rimessione - l'indicazione delle norme censurate (del tutto assenti per la seconda questione e inadeguatamente indicate per la prima), con la conseguenza che risulta generica e incerta la formulazione del petitum e indeterminata la pronuncia da adottare per eliminare i vizi denunciati. ( Precedente citato: sentenza n. 218 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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