Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/2017

Corte cost., ord. 12 giugno 2017, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
136/2017
Data di deposito
12 giugno 2017
Data di decisione
8 marzo 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:136

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39947

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie di causa - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, per il delitto di associazione di tipo mafioso, non consente al giudice di valutare in concreto la pericolosità delle diverse condotte e applicare misure cautelari diverse dalla custodia carceraria, ove sufficienti a soddisfare le esigenze preventive. Pur avendo inizialmente richiamato in modo generico solo l'art. 416-bis cod. pen., nella successiva illustrazione delle ragioni di censura il rimettente ha dato ulteriori informazioni sulle caratteristiche dell'associazione, sulla sua attuale operatività, sui suoi collegamenti con la "casa madre", sulla condotta contestata all'associato e sui suoi legami con gli altri membri dell'organizzazione criminosa, così da delineare un quadro fattuale e processuale idoneo a dimostrare la rilevanza della questione sollevata.

Massima n. 39948

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'appello di Torino - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. - nella parte in cui, nell'imporre l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso), fa salva solo l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, e non anche quella in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La disposizione censurata non comporta un ingiustificato assoggettamento di condotte diverse alla medesima regola cautelare, in quanto la diversa graduazione di gravità e di pericolosità tra le condotte dei singoli appartenenti all'associazione rileva ai fini della determinazione della pena da irrogare in concreto, ma non incide sulle esigenze cautelari. In ordine a queste, anche la semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso è idonea a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, posta a base del regime speciale di cui al citato art. 275, comma 3, poiché l'unico dato rilevante - ugualmente riferibile al partecipe e agli associati con ruoli apicali - è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel contesto associativo, il quale, per la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, fa ritenere le misure cautelari "minori" insufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità. Le ragioni giustificatrici di tale regola cautelare rendono evidente anche l'infondatezza delle censure svolte in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 265 del 2010 ). L'elemento in grado di legittimare costituzionalmente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere per gli indiziati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è la ragionevole convinzione, basata su una congrua "base statistica", che l'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza cautelare che può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure "minori" sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità. ( Precedenti citati: sentenza n. 265 del 2010; sentenze n. 48 del 2015, n. 57 del 2013 e n. 231 del 2011, che hanno tenuto ferma la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria per il delitto ex art. 416-bis cod. pen., trasformandola in relativa per fattispecie criminose contigue, ma non caratterizzate da un'uguale esigenza cautelare, ossia il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, i delitti aggravati dall'uso del metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione mafiosa, il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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